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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5138
DDL0411-0016
Progetto di legge Camera n. 411 - testo presentato - (DDL12-411)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C411. TESTIPDL
...C411.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC411 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Associazioni senza scopo di lucro).
    1.  L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 10 -  (Associazioni senza scopo di lucro).
  - 1.  Le associazioni senza scopo di lucro che operano a
  livello nazionale per finalità ricreative, culturali,
  religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare attività
  turistiche e ricreative, esclusivamente per i soggetti
  risultanti da appositi registri e ad esse associati da almeno
  sei mesi.
    2.  L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al
  comma 1 è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei
  ministri.
    3.  Il Dipartimento del turismo pubblica annualmente nella
  Gazzetta Ufficiale  l'elenco delle associazioni nazionali
  senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, ad
  esercitare attività turistiche.
    4.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con
  proprio decreto i requisiti per il rilascio
  dell'autorizzazione di cui al comma 2, secondo i seguenti
  criteri:
        a)  assenza di qualsiasi fine di lucro, anche in
  ordine ai singoli servizi offerti agli associati;
        b)  presenza operativa delle associazioni in tutte
  le regioni o nella maggioranza di esse;
        c)  prestazioni di equivalente livello di
  organizzazione tecnica e di professionalità, nonché assunzione
  degli stessi obblighi contrattuali ed assicurativi imposti
  dalla
 
                              Pag. 19
 
  normativa in vigore alle agenzie di viaggio e turismo;
        d)  disciplina statutaria ispirata ai princìpi della
  partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e
  alla gestione dell'associazione, nonché della trasparenza e
  pubblicità della gestione contabile;
        e)  denominazione non confondibile con quella di
  agenzie di viaggio e turismo o con altre associazioni già
  operanti a livello ultraregionale.
    5.  Le associazioni iscritte all'albo professionale sono
  sottoposte a vigilanza da parte del Dipartimento del turismo,
  al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo.  Le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al
  Dipartimento medesimo ogni elemento utile, compresa
  l'eventuale inosservanza degli obblighi cui le associazioni
  sono tenute per l'adozione dei provvedimenti di propria
  competenza.
    6.  L'organizzazione occasionale di gite da parte di
  soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge,
  quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali
  o comunque appartenenti a confessioni religiose, è consentita
  previa stipulazione di un contratto di assicurazione a
  copertura dei rischi dei partecipanti, secondo un contratto
  tipo di assicurazione definito dal Presidente del Consiglio
  dei ministri, sentite le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano.  Il responsabile del mezzo con cui tali
  gite sono effettuate è tenuto a richiedere, al momento della
  stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura
  assicurativa di cui al presente comma.  L'inosservanza di tale
  disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio
  da parte dell'autorità concedente.".
    2.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
  cui all'articolo 10, comma 4, della legge 17 maggio 1983, n.
  217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
  emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-411 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0411 TOTPAG=0031 TOTDOC=0028 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=008 PAGFIN=0019 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=041100 00 FASCIDC=12DDL0411 SORTNAV=0041100 000 00000 ZZDDLC411 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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