| (Associazioni senza scopo di lucro).
1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10 - (Associazioni senza scopo di lucro).
- 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a
livello nazionale per finalità ricreative, culturali,
religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare attività
turistiche e ricreative, esclusivamente per i soggetti
risultanti da appositi registri e ad esse associati da almeno
sei mesi.
2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al
comma 1 è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Il Dipartimento del turismo pubblica annualmente nella
Gazzetta Ufficiale l'elenco delle associazioni nazionali
senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, ad
esercitare attività turistiche.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con
proprio decreto i requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 2, secondo i seguenti
criteri:
a) assenza di qualsiasi fine di lucro, anche in
ordine ai singoli servizi offerti agli associati;
b) presenza operativa delle associazioni in tutte
le regioni o nella maggioranza di esse;
c) prestazioni di equivalente livello di
organizzazione tecnica e di professionalità, nonché assunzione
degli stessi obblighi contrattuali ed assicurativi imposti
dalla
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normativa in vigore alle agenzie di viaggio e turismo;
d) disciplina statutaria ispirata ai princìpi della
partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e
alla gestione dell'associazione, nonché della trasparenza e
pubblicità della gestione contabile;
e) denominazione non confondibile con quella di
agenzie di viaggio e turismo o con altre associazioni già
operanti a livello ultraregionale.
5. Le associazioni iscritte all'albo professionale sono
sottoposte a vigilanza da parte del Dipartimento del turismo,
al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al
Dipartimento medesimo ogni elemento utile, compresa
l'eventuale inosservanza degli obblighi cui le associazioni
sono tenute per l'adozione dei provvedimenti di propria
competenza.
6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di
soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge,
quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali
o comunque appartenenti a confessioni religiose, è consentita
previa stipulazione di un contratto di assicurazione a
copertura dei rischi dei partecipanti, secondo un contratto
tipo di assicurazione definito dal Presidente del Consiglio
dei ministri, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il responsabile del mezzo con cui tali
gite sono effettuate è tenuto a richiedere, al momento della
stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura
assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza di tale
disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio
da parte dell'autorità concedente.".
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 17 maggio 1983, n.
217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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