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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5139
DDL0411-0017
Progetto di legge Camera n. 411 - testo presentato - (DDL12-411)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C411. TESTIPDL
...C411.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 20 Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC411 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Attività professionali).
    1.  Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17
  maggio 1983, n. 217, sono inseriti i seguenti:
    "La professione di guida turistica, come definita al
  secondo comma, può essere esercitata dai cittadini in possesso
  della prescritta abilitazione.
    L'abilitazione alla professione di guida turistica, di cui
  al terzo comma, si consegue mediante il superamento di
  appositi esami, che dovranno essere indetti dalla regione
  competente almeno ogni due anni.  Agli esami di abilitazione
  possono partecipare i cittadini in possesso di diploma di
  istruzione secondaria di secondo grado.
    Le regioni provvedono all'iscrizione delle guide in
  appositi elenchi regionali.  L'iscrizione nell'elenco autorizza
  l'esercizio della professione su tutto il territorio
  nazionale.
    Ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato istitutivo
  della Comunità europea, l'esercizio in Italia della
  professione di accompagnatore turistico è consentito alle
  guide abilitate presso uno Stato membro della Comunità europea
  diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti
  provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio
  organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito
  chiuso.".
    2.  Fino alla data di entrata in vigore della presente legge
  l'accesso alla professione di guida turistica è regolamentato
  ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
  e successive modificazioni.  Sono fatte salve le abilitazioni
  già conseguite alla data di entrata in vigore della presente
  legge.
    3.  Al primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio
  1983, n. 217, dopo le parole: "animatore turistico" sono
  inserite le seguenti: ", guida ambientale escursionistica".
 
                              Pag. 21
 
    4.  Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17
  maggio 1983, n. 217, sono inseriti i seguenti:
    "E' guida ambientale escursionistica chi, per professione,
  anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna in
  escursioni persone singole o gruppi di persone, illustrando
  tutti gli aspetti ambientali, naturalistici ed etnografici del
  territorio.
    Sono attività proprie della guida ambientale
  escursionistica:
        a)  condurre in escursione in ambienti terrestri o
  acquatici, compresi parchi ed aree protette;
        b)  utilizzare specifiche metodologie e attività
  sportive al fine di trasmettere adeguate conoscenze in merito
  alle caratteristiche dell'escursionismo ambientale;
        c)  individuare, anche in collaborazione con gli
  enti pubblici interessati, gli itinerari escursionistici con
  caratteristiche ambientali, definendone i principali elementi
  e stabilendone il tracciato, le tappe, la segnaletica e
  collaborando alla manutenzione dei predetti itinerari.".
    5.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente
  rappresentative delle guide ambientali escursionistiche,
  disciplinano con legge:
        a)  l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi
  regionali delle guide ambientali escursionistiche;
        b)  l'attivazione di corsi di formazione
  professionale, qualificazione, specializzazione e
  aggiornamento;
        c)  le tariffe annuali;
        d)  l'irrogazione di sanzioni per gli eventuali
  abusi e trasgressioni.
    6.  L'autorizzazione della regione all'esercizio
  dell'attività di guida ambientale escursionistica ha validità
  su tutto il territorio nazionale.  Sono fatte salve le
  abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore
  della presente legge.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-411 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0411 TOTPAG=0031 TOTDOC=0028 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=001 PAGFIN=0021 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=041100 00 FASCIDC=12DDL0411 SORTNAV=0041100 000 00000 ZZDDLC411 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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