| (Attività professionali).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17
maggio 1983, n. 217, sono inseriti i seguenti:
"La professione di guida turistica, come definita al
secondo comma, può essere esercitata dai cittadini in possesso
della prescritta abilitazione.
L'abilitazione alla professione di guida turistica, di cui
al terzo comma, si consegue mediante il superamento di
appositi esami, che dovranno essere indetti dalla regione
competente almeno ogni due anni. Agli esami di abilitazione
possono partecipare i cittadini in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
Le regioni provvedono all'iscrizione delle guide in
appositi elenchi regionali. L'iscrizione nell'elenco autorizza
l'esercizio della professione su tutto il territorio
nazionale.
Ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato istitutivo
della Comunità europea, l'esercizio in Italia della
professione di accompagnatore turistico è consentito alle
guide abilitate presso uno Stato membro della Comunità europea
diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti
provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio
organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito
chiuso.".
2. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge
l'accesso alla professione di guida turistica è regolamentato
ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
e successive modificazioni. Sono fatte salve le abilitazioni
già conseguite alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio
1983, n. 217, dopo le parole: "animatore turistico" sono
inserite le seguenti: ", guida ambientale escursionistica".
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4. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17
maggio 1983, n. 217, sono inseriti i seguenti:
"E' guida ambientale escursionistica chi, per professione,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna in
escursioni persone singole o gruppi di persone, illustrando
tutti gli aspetti ambientali, naturalistici ed etnografici del
territorio.
Sono attività proprie della guida ambientale
escursionistica:
a) condurre in escursione in ambienti terrestri o
acquatici, compresi parchi ed aree protette;
b) utilizzare specifiche metodologie e attività
sportive al fine di trasmettere adeguate conoscenze in merito
alle caratteristiche dell'escursionismo ambientale;
c) individuare, anche in collaborazione con gli
enti pubblici interessati, gli itinerari escursionistici con
caratteristiche ambientali, definendone i principali elementi
e stabilendone il tracciato, le tappe, la segnaletica e
collaborando alla manutenzione dei predetti itinerari.".
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle guide ambientali escursionistiche,
disciplinano con legge:
a) l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi
regionali delle guide ambientali escursionistiche;
b) l'attivazione di corsi di formazione
professionale, qualificazione, specializzazione e
aggiornamento;
c) le tariffe annuali;
d) l'irrogazione di sanzioni per gli eventuali
abusi e trasgressioni.
6. L'autorizzazione della regione all'esercizio
dell'attività di guida ambientale escursionistica ha validità
su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le
abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore
della presente legge.
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