| (Qualificazione della professionalità
nel turismo).
1. Per la realizzazione di progetti aventi per oggetto la
qualificazione della professionalità degli operatori
dell'offerta e dei servizi turistici, possono essere concessi
finanziamenti, a valere sulle disponibilità di cui
all'articolo 16, comma 5, lettera c), a favore di
associazioni, enti di formazione, cooperative o loro consorzi,
i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
in attuazione del proprio atto costitutivo, organizzino da
almeno tre anni corsi di qualificazione culturale e
professionale in materie attinenti al settore del turismo
oppure operino presso università o istituti di cultura
superiore.
2. I contributi di cui al comma 1, determinati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
a favore di ciascun soggetto beneficiario, nella misura
massima di lire 1.000 milioni annui, sono concessi in
relazione alla qualità e quantità dei corsi organizzati, e
sono erogati in due rate, di cui la seconda a seguito
dell'avvenuta presentazione della documentazione attestante
l'effettivo regolare svolgimento dei corsi e l'esito degli
stessi.
3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di
cui al comma 1 i progetti di qualificazione devono:
a) essere diretti a imprenditori, dirigenti
d'azienda, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi
o dipendenti, destinati a svolgere mansioni di elevata
qualificazione e specializzazione;
b) essere basati principalmente sull'informazione e
l'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai
processi di qualificazione e riqualificazione delle imprese,
con programmi specificamente orientati al mercato da
espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli
studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle
imprese
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turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione
turistica;
c) essere riservati a soggetti in possesso di
diploma di scuola secondaria superiore o di laurea e
concludersi con il rilascio di uno specifico attestato.
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