| (Conferimento di fondi alle regioni).
1. Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Per il triennio 1994-1996 il conferimento di cui al primo
comma è determinato in complessive lire 525 miliardi, di cui
lire 25 miliardi per l'anno 1994, lire 250 miliardi per l'anno
1995 e lire 250 miliardi per l'anno 1996".
2. Il quinto comma dell'articolo 13 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è abrogato.
3. Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 della legge
17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:
"Il 70 per cento delle risorse di cui all'articolo 13 è
ripartito annualmente, su proposta del Dipartimento del
turismo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento in base al movimento turistico,
quale risulta dai dati delle ultime tre stagioni
turistiche;
b) il 30 per cento in base alla consistenza del
patrimonio ricettivo regionale;
c) il 30 per cento in base alla superficie del
territorio.
Il rimanente 30 per cento è ripartito, con gli stessi
criteri, tra le aree di cui
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all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
4. Per l'anno 1994 la ripartizione di cui al terzo comma
dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1989, n. 217, è
effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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