Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5143
DDL0411-0021
Progetto di legge Camera n. 411 - testo presentato - (DDL12-411)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C411. TESTIPDL
...C411.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC411 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Istituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo
                         turistico).
    1.  L'intervento finanziario dello Stato a favore delle
  imprese e professioni turistiche si attua attraverso il Fondo
  nazionale per lo sviluppo turistico istituito presso il
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  che lo amministra anche avvalendosi di apposite convenzioni
  con istituti di credito.
    2.  E' autorizzato il conferimento al Fondo di cui al comma
  1 di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi
  per l'anno 1996.  Alla copertura del relativo onere si provvede
  in sede di legge finanziaria.
    3.  Il Fondo centrale di garanzia, istituito ai sensi
  dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso
  e le relative disponibilità vanno ad incrementare le
  disponibilità del Fondo di cui al comma 1 del presente
  articolo.
    4.  Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato:
        a)  al riequilibrio ed allo sviluppo delle attività
  economiche di interesse turistico delle zone interne, montane
  e costiere in ritardo nello sviluppo;
        b)  alla riconversione delle attività economiche
  nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino
  industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione
  delle attività economiche nel settore del turismo, nelle
  regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche.
 
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    5.  Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono
  erogate secondo le seguenti priorità:
        a)  sostegno all'associazionismo fra le imprese
  turistiche, volto ad organizzare servizi interaziendali ed a
  promuovere catene, organizzazioni consortili e raggruppamenti
  di imprese, finalizzati ad ottimizzare la dimensione
  aziendale;
        b)  sostegno alla promozione, alla sperimentazione e
  alla ricerca nel campo della riqualificazione,
  razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione
  dell'offerta ricettiva, dei servizi turistici annessi e delle
  agenzie di viaggio e turismo;
        c)  qualificazione della professionalità degli
  operatori dell'offerta, delle professioni e dei servizi
  turistici.
    6.  I soggetti beneficiari del Fondo di cui al comma 1
  sono:
        a)  le imprese turistiche o le agenzie di cui alle
  lettere  a), b), c), d)  ed  e)  del secondo comma
  dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come
  sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della presente
  legge;
        b)  gli esercenti le attività professionali di cui
  all'articolo 13;
        c)  le società, le cooperative, i loro consorzi, le
  società promotrici di catene, i centri operativi aderenti alle
  unioni volontarie e ad altre forme di associazionismo tra
  operatori turistici, anche con la partecipazione di capitale
  degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici
  locali;
        d)  i centri servizi, gli istituti e le strutture
  operative promosse dalle associazioni economiche e sindacali,
  maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle
  imprese turistiche e della cooperazione.
    7.  L'intervento del Fondo di cui al comma 1 si attua
  mediante contributi in conto interessi, per mutui di durata
  decennale di entità non superiore al 75 per cento
 
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  dell'investimento ammesso al finanziamento, comprensivo
  dell'IVA.
    8.  La durata dei finanziamenti non può essere superiore a
  dieci anni, ad eccezione delle operazioni riguardanti gli
  esercizi ricettivi di nuova costruzione o in corso di
  ristrutturazione.  Tutte le opere finanziate con l'intervento
  del Fondo sono vincolate alla specifica destinazione per
  l'intera durata dell'operazione di credito.
    9.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato prima del termine di ciascun esercizio
  finanziario e a decorrere dall'anno successivo alla data di
  entrata in vigore della presente legge, accerta le
  disponibilità del Fondo non utilizzate e, sentita la
  Conferenza permanente per i rapproti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, le devolve, con
  proprio decreto, al finanziamento degli interventi di cui alla
  presente legge.
    10.  La somma complessiva degli importi delle agevolazioni
  concesse ai sensi del comma 6 e di altre agevolazioni previste
  da leggi regionali e nazionali o da norme comunitarie, non può
  superare il 90 per cento del totale del progetto ammesso a
  contributo.
    11.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, sentiti il Dipartimento del
  turismo e le organizzazioni maggiormente rappresentative a
  livello nazionale del settore turistico, dei consumatori e dei
  sindacati dei lavoratori individua, con proprio decreto,
  criteri, priorità, parametri e termini per le domande di
  finanziamento.
    12.  La gestione del Fondo di cui al comma 1 è affidata a un
  Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
  composto dal Ministro stesso o da un suo delegato, che lo
  presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale, dal Ministro del bilancio e della
  programmazione economica, o loro delegati, da un
  rappresentante degli istituti di credito designato
  dall'Associazione bancaria
 
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  italiana (ABI), da tre rappresentanti designati dalle
  organizzazioni a carattere generale degli imprenditori
  turistici, da un rappresentante designato dalle organizzazioni
  nazionali dei consumatori, da un rappresentante designato
  dalle organizzazioni nazionali delle cooperative.  Alle sedute
  del Comitato partecipano, inoltre, il rappresentante della
  regione interessata alle domande da esaminare per la
  concessione dei contributi e non più di tre esperti scelti fra
  docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il
  turismo.  La mansione di segretario del suddetto Comitato è
  svolta da un direttore generale del Ministero dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato.
    13.  Il Comitato di cui al comma 12:
      a)  stabilisce i termini entro i quali gli
  interessati devono presentare le domande di finanziamento;
      b)  riceve tutte le domande presentate dagli
  interessati per la concessione dei contributi, inoltrate con
  parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di
  credito entro novanta giorni dalla presentazione delle
  stesse;
      c)  accerta le caratteristiche dei soggetti
  beneficiari di cui al comma 6;
      d)  verifica la rispondenza dei singoli programmi di
  investimento alle finalità della presente legge, tenuti
  presenti eventuali criteri di priorità per l'accoglimento
  delle richieste, indicati dalle regioni interessate;
      e)  predispone eventuali schemi di convenzione tra
  gli istituti di credito di cui al comma 1 e le regioni, al
  fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli
  istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti
  di cui al presente articolo.
    14.  La deliberazione sull'ammissione a contributo delle
  domande sottoposte al Comitato di cui al comma 12 è effettuata
  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-411 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0411 TOTPAG=0031 TOTDOC=0028 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=009 PAGFIN=0027 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=041100 00 FASCIDC=12DDL0411 SORTNAV=0041100 000 00000 ZZDDLC411 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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