| (Istituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo
turistico).
1. L'intervento finanziario dello Stato a favore delle
imprese e professioni turistiche si attua attraverso il Fondo
nazionale per lo sviluppo turistico istituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che lo amministra anche avvalendosi di apposite convenzioni
con istituti di credito.
2. E' autorizzato il conferimento al Fondo di cui al comma
1 di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi
per l'anno 1996. Alla copertura del relativo onere si provvede
in sede di legge finanziaria.
3. Il Fondo centrale di garanzia, istituito ai sensi
dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso
e le relative disponibilità vanno ad incrementare le
disponibilità del Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato:
a) al riequilibrio ed allo sviluppo delle attività
economiche di interesse turistico delle zone interne, montane
e costiere in ritardo nello sviluppo;
b) alla riconversione delle attività economiche
nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino
industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione
delle attività economiche nel settore del turismo, nelle
regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche.
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5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono
erogate secondo le seguenti priorità:
a) sostegno all'associazionismo fra le imprese
turistiche, volto ad organizzare servizi interaziendali ed a
promuovere catene, organizzazioni consortili e raggruppamenti
di imprese, finalizzati ad ottimizzare la dimensione
aziendale;
b) sostegno alla promozione, alla sperimentazione e
alla ricerca nel campo della riqualificazione,
razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione
dell'offerta ricettiva, dei servizi turistici annessi e delle
agenzie di viaggio e turismo;
c) qualificazione della professionalità degli
operatori dell'offerta, delle professioni e dei servizi
turistici.
6. I soggetti beneficiari del Fondo di cui al comma 1
sono:
a) le imprese turistiche o le agenzie di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma
dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della presente
legge;
b) gli esercenti le attività professionali di cui
all'articolo 13;
c) le società, le cooperative, i loro consorzi, le
società promotrici di catene, i centri operativi aderenti alle
unioni volontarie e ad altre forme di associazionismo tra
operatori turistici, anche con la partecipazione di capitale
degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici
locali;
d) i centri servizi, gli istituti e le strutture
operative promosse dalle associazioni economiche e sindacali,
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle
imprese turistiche e della cooperazione.
7. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 si attua
mediante contributi in conto interessi, per mutui di durata
decennale di entità non superiore al 75 per cento
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dell'investimento ammesso al finanziamento, comprensivo
dell'IVA.
8. La durata dei finanziamenti non può essere superiore a
dieci anni, ad eccezione delle operazioni riguardanti gli
esercizi ricettivi di nuova costruzione o in corso di
ristrutturazione. Tutte le opere finanziate con l'intervento
del Fondo sono vincolate alla specifica destinazione per
l'intera durata dell'operazione di credito.
9. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato prima del termine di ciascun esercizio
finanziario e a decorrere dall'anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, accerta le
disponibilità del Fondo non utilizzate e, sentita la
Conferenza permanente per i rapproti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le devolve, con
proprio decreto, al finanziamento degli interventi di cui alla
presente legge.
10. La somma complessiva degli importi delle agevolazioni
concesse ai sensi del comma 6 e di altre agevolazioni previste
da leggi regionali e nazionali o da norme comunitarie, non può
superare il 90 per cento del totale del progetto ammesso a
contributo.
11. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Dipartimento del
turismo e le organizzazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale del settore turistico, dei consumatori e dei
sindacati dei lavoratori individua, con proprio decreto,
criteri, priorità, parametri e termini per le domande di
finanziamento.
12. La gestione del Fondo di cui al comma 1 è affidata a un
Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
composto dal Ministro stesso o da un suo delegato, che lo
presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica, o loro delegati, da un
rappresentante degli istituti di credito designato
dall'Associazione bancaria
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italiana (ABI), da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni a carattere generale degli imprenditori
turistici, da un rappresentante designato dalle organizzazioni
nazionali dei consumatori, da un rappresentante designato
dalle organizzazioni nazionali delle cooperative. Alle sedute
del Comitato partecipano, inoltre, il rappresentante della
regione interessata alle domande da esaminare per la
concessione dei contributi e non più di tre esperti scelti fra
docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il
turismo. La mansione di segretario del suddetto Comitato è
svolta da un direttore generale del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
13. Il Comitato di cui al comma 12:
a) stabilisce i termini entro i quali gli
interessati devono presentare le domande di finanziamento;
b) riceve tutte le domande presentate dagli
interessati per la concessione dei contributi, inoltrate con
parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di
credito entro novanta giorni dalla presentazione delle
stesse;
c) accerta le caratteristiche dei soggetti
beneficiari di cui al comma 6;
d) verifica la rispondenza dei singoli programmi di
investimento alle finalità della presente legge, tenuti
presenti eventuali criteri di priorità per l'accoglimento
delle richieste, indicati dalle regioni interessate;
e) predispone eventuali schemi di convenzione tra
gli istituti di credito di cui al comma 1 e le regioni, al
fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli
istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti
di cui al presente articolo.
14. La deliberazione sull'ammissione a contributo delle
domande sottoposte al Comitato di cui al comma 12 è effettuata
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
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