| (Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di
garanzia fidi).
1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia
fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo
che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie
dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti
regolati dalla presente legge, è assegnato annualmente, fino
all'anno 1996, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ovvero con provvedimento
regionale che ne dispone il prelievo con imputazione sulle
risorse destinate alla concessione dei finanziamenti medesimi,
un contributo nella misura massima del 2 per cento
dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte
dei predetti cooperative e consorzi, destinato ad incrementare
le disponibilità dei relativi fondi di garanzia.
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