| (Agevolazioni per la diffusione
delle imprese turistiche all'estero).
1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine
(Mediocredito centrale) può concedere, a valere sulle proprie
disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle imprese del
settore turistico per il parziale finanziamento della loro
quota capitale di rischio nelle società e imprese miste
all'estero, con le condizioni e modalità previste per il
finanziamento della loro quota capitale di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi
operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della
Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di
partecipazione, per i rischi politici e per quelli derivanti
dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese
italiane, per qualsiasi ragione non imputabili all'operatore,
a condizioni che saranno determinati dal Comitato di gestione
della SACE per
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gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della citata
legge n. 100 del 1990.
2. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono
essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 1, le
disponibilità assegnate al fondo istituito presso il
Mediocredito centrale per la corresponsione dei contributi in
conto interessi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come
modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295.
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