| (Disposizioni transitorie).
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre
1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:
"6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino
alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo
1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di
destinazione e d'uso, con l'obbligo, per il concessionario che
intenda trasferire o alienare i beni stessi, della preventiva
autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione
non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il
concessionario può estinguere i vincoli versando il
corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione, in
misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del
contributo pubblico complessivamente goduto".
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