| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1
dell'articolo 15, determinato in lire 25 miliardi per l'anno
1994, in lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 250
miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16,
determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1995 ed in lire
100 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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