| (Disposizioni finali).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa
alle disposizioni di principio in essa contenute.
2. In caso di inadempienza da parte delle regioni, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente
alle materie di propria competenza, provvedono in via
sostitutiva entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
previsti dalla presente legge.
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