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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5152
DDL0412-0002
Progetto di legge Camera n. 412 - testo presentato - (DDL12-412)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C412. TESTIPDL
...C412.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC412 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- In tutto il continente americano,
  come in Australia o nell'Africa australe, non esiste una sola
  scuola statale italiana e la normativa relativa alle scuole
  legalmente riconosciute operanti in Italia non può essere
  ugualmente applicata alle scuole legalmente riconosciute
  operanti all'estero ed in particolare a quelle dei territori
  d'oltre oceano.
    Le differenze di compiti e di funzioni sono enormi.
    In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno funzione
  complementare rispetto alle scuole statali mentre, oltre
  oceano, ed in particolare in America, hanno funzione
  sostitutiva.
    In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno
  prevalentemente il compito
 
                               Pag. 2
 
  di recuperare al mondo scolastico alunni che, per ragioni
  diverse, hanno perso il passo rispetto ai loro coetanei; in
  America le scuole legalmente riconosciute hanno il compito di
  diffondere la nostra lingua e la nostra cultura tra i
  discendenti dei nostri emigrati, i quali desiderano
  avvicinarsi e riscoprire la lingua e la cultura delle loro
  radici con una domanda scolastica sempre crescente, domanda
  che non possiamo lasciare disattesa.
    I più di 6.000 discendenti dei nostri emigrati che ogni
  anno a Buenos Aires frequentano i corsi di lingua italiana
  della "Dante Alighieri" ne sono una prova.
    Tuttavia non è solo per ragioni etiche, morali e
  sentimentali, già di per se stesse pienamente valide, che
  dobbiamo soddisfare questa domanda di lingua e di cultura
  italiana che ci viene d'oltre oceano, ma anche perché, come
  conseguenza di più stretti rapporti culturali, si faranno più
  frequenti e consistenti anche i rapporti commerciali,
  industriali, di scambi tecnologici ed in ogni altro campo di
  attività umana.
    Non dimentichiamo che, fra i giovani che frequentano per
  diversi anni le scuole italiane, cioè che si avvicinano ed
  assorbono la nostra lingua e la nostra cultura, uscirà una
  buona parte della classe dirigente di domani delle varie
  attività produttive in questi Paesi.
    La popolazione scolastica delle nostre scuole d'oltre
  oceano, ed in particolare di quelle d'America, ha
  caratteristiche completamente diverse dalla popolazione
  scolastica delle nostre scuole in Europa o nel bacino del
  Mediterraneo.
    Queste scuole sono frequentate dai discendenti dei nostri
  connazionali emigrati, spesso di seconda o terza generazione,
  sono cioè giovani che non pensano ad un loro più o meno vicino
  ritorno in Italia, ma vedono il futuro nello stesso Paese in
  cui vivono; per questo la nostra lingua e la nostra cultura
  devono, molto spesso, trovare posto a fianco della lingua e
  della cultura locale in una integrazione di studi e di
  culture.
    Mentre in Australia sono consentiti solo corsi integrativi
  di lingua e cultura italiana ed è questo l'unico mezzo a noi
  possibile per diffondere la nostra lingua e la nostra cultura
  in quel continente, in America hanno invece piena validità le
  scuole italiane bilingui, nelle quali gli insegnamenti in
  lingua italiana trovano, nelle diverse scuole, spazi diversi,
  secondo i diversi accordi culturali siglati con i singoli
  Stati.
    Compito della nostra diplomazia è di raggiungere accordi
  con i diversi Paesi che consentano, nelle scuole italiane
  bilingui, di svolgere almeno il 50 per cento delle lezioni in
  lingua italiana e che riconoscano bilateralmente i titoli di
  studio rilasciati da queste scuole, sia a livello finale sia
  in qualsiasi anno intermedio del ciclo di studi.
    Mentre il compito della diplomazia è proiettato verso il
  futuro ed è condizionato dalle esigenze dei diversi Paesi
  interessati, compito del Parlamento è oggi quello di approvare
  una legge organica che, prendendo atto della realtà della
  emigrazione italiana d'oltre oceano, regoli il funzionamento
  di queste scuole e corsi di lingua italiana tenendo conto
  delle loro peculiari caratteristiche e delle loro particolari
  esigenze.
    Né possiamo dimenticare, fra le Istituzioni scolastiche
  italiane d'oltre oceano, le scuole di cantiere, alcune
  legalmente riconosciute, altre riconosciute con presa d'atto,
  che, tra mille difficoltà, cercano di impartire ai figli dei
  dipendenti che lavorano nel cantiere, una istruzione ed una
  cultura quanto più possibilmente simile a quella delle scuole
  italiane.
    Una delle esigenze fondamentali e contemporaneamente una
  delle maggiori difficoltà, per il buon funzionamento delle
  istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano, è quella del
  reperimento del personale docente.
    In molti Paesi d'oltre oceano, nei quali già da molti anni
  la nostra emigrazione ha terminato il suo flusso, il
  reperimento  in loco  dei docenti capaci di insegnare in
  lingua italiana e provvisti dei titoli di studio necessari è
  pressoché impossibile, tanto che in alcuni Paesi, come in
  Colombia o in Perù, gli insegnamenti in lingua italiana sono
  al di sotto di quelli che gli accordi culturali consentono; in
  altri Paesi
 
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  si fa largo ricorso a docenti laureati sul posto che non
  possono riflettere, nel loro insegnamento, la cultura, la
  didattica e la metodologia che caratterizzano la scuola
  italiana di oggi; in altri Paesi la maggior parte degli
  insegnanti è in età avanzata e, quando essi lasceranno
  l'insegnamento, non sarà possibile sostituirli con insegnanti
  adeguatamente preparati assunti sul posto.  In Australia ed in
  Canada i corsi integrativi di lingua italiana sono
  numericamente inferiori alle necessità per mancanza di
  insegnanti.
    Non è difficile trovare insegnanti disposti a recarsi
  presso scuole aventi la sede in Europa o nel bacino del
  Mediterraneo o nel vicino o medio oriente.  Chi insegna in
  queste scuole rimane, possiamo dire, vicino alla porta di casa
  e, quando lo ritiene opportuno, può anche passare un fine
  settimana a casa propria.  Inoltre i compensi, anche di chi è
  assunto sul posto, sono dignitosi.
    Diverso è il caso di chi si reca ad insegnare nelle scuole
  o nei corsi di lingua italiana d'oltre oceano.  Non si può
  certo pensare che, alle condizioni attuali, insegnanti non di
  ruolo siano disposti a trasferirsi a proprie spese in quelle
  sedi (costo del viaggio non meno di un milione di lire) per
  ricevere poi, come assunti sul posto, alle condizioni previste
  dalle leggi locali, degli stipendi equivalenti più o meno alle
  300.000 lire italiane mensili.  Per quanto il costo della vita
  in quei Paesi sia modesto, tali compensi sono umilianti e
  indecorosi, tanto che costringono gli insegnanti locali delle
  scuole locali a lavorare fino a 40 e più ore settimanali per
  mantenere la propria famiglia, con quali risultati didattici
  si può ben immaginare.
    Nè si può pensare di soddisfare tutte le esigenze di queste
  scuole con l'invio di tanti insegnanti di ruolo ai sensi
  dell'articolo 14 del testo unico delle norme legislative sulle
  scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12
  febbraio 1940, n. 740, perché il costo a carico dello Stato
  italiano sarebbe proibitivo e addiritura improponibile.
    La presente proposta di legge intende creare validi
  incentivi per invogliare giovani insegnanti non di ruolo,
  provvisti già dell'esperienza di qualche anno di insegnamento,
  a chiedere di essere assegnati alle scuole italiane d'oltre
  oceano, risolvendo così il problema del reperimento degli
  insegnanti per queste scuole con solo un modesto aggravio di
  spese per l'Amministrazione dello Stato, che può essere
  largamente compensato con un risparmio in altre voci di
  spesa.
    Innanzitutto gli aspiranti devono essere opportunamente
  preparati per l'insegnamento in queste scuole o corsi che
  presentano caratteristiche tutte proprie, in particolare per
  quanto riguarda le scuole bilingui.
    Lo Stato deve poi contribuire in larga misura al pagamento
  del loro viaggio per raggiungere la sede.
    Inoltre si devono applicare, anche ai docenti che insegnano
  nelle istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano anche se
  lagalmente riconosciute le norme previste dalla cosiddetta
  legge del "doppio canale" (decreto-legge 6 novembre 1989, n.
  357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
  1989, n. 417) consentendo il passaggio in ruolo dopo 360
  giorni effettivi d'insegnamento, alle condizioni che nella
  presente proposta di legge vengono esposte.  Ciò è pienamente
  giustificato considerando i diversi compiti e le diverse
  funzioni che hanno le Istituzioni scolastiche italiane d'oltre
  oceano rispetto a quelle funzionanti in Italia ed anche
  rispetto a quelle funzionanti in Europa, come già illustrato
  all'inizio della presente relazione.
    Si vuole precisare che non si propone assolutamente un
  passaggio in ruolo indiscriminato, che sarebbe quanto mai
  pregiudizievole per il buon funzionamento di queste
  Istituzioni, in quanto la presente proposta di legge prevede
  una griglia la quale consente il passaggio in ruolo solo a chi
  ha realmente i titoli validi per poterlo richiedere.
    E' infine necessario, nel contesto delle particolari
  condizioni locali, venire incontro agli alunni meritevoli e
  meno abbienti che desiderano frequentare scuole italiane,
  sostenere gli enti gestori che, con i loro sforzi e sacrifici,
  hanno creato e tengono in vita le tante Istituzioni
  scolastiche italiane
 
                               Pag. 4
 
  d'oltre oceano ed infine restringere la forbice, oggi enorme,
  veramente umiliante, che distanzia le retribuzioni degli
  insegnanti assunti sul posto da quelle degli insegnanti
  inviati dall'Italia.
    E' da considerare di grandissima rilevanza la questione
  degli stipendi percepiti dagli insegnanti assunti  in loco
  che non solo sono privi di qualsiasi dignità ma non
  consentono, in assoluto, la possibilità di realizzare questa
  grande impresa che attiene a coltivare, ad esaltare, a
  promuovere, a difendere la nostra cultura e la nostra lingua
  nel mondo.  Poniamo questa questione degli insegnanti
  all'estero come problema di fondo che deve essere affrontato
  con grande senso di responsabilità; in questo quadro dovranno
  essere riesaminati
  con equità gli assegni di sede al personale direttivo e
  docente di ruolo in servizio all'estero, che indubbiamente
  sono enormemente lievitati anche perché erroneamente (essendo
  pagamenti fatti in dollari) sono stati aumentati in
  correlazione agli aumenti del costo della vita e alla
  svalutazione, aumento che assolutamente non doveva applicarsi.
  A titolo di esempio: l'insegnante assunto sul posto in
  qualsiasi Paese dell'America Latina, guadagna attorno alle
  300.000 lire al mese, mentre l'assegno di sede di un
  professore di ruolo in servizio all'estero nelle stesse sedi
  si aggira oggi tra i 6 e gli 8 milioni di lire al mese.  Per
  non parlare di un addetto ad un istituto di cultura, il cui
  stipendio supera i 15 milioni di lire al mese.
 
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