| 1. Per Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano si
intendono le sottoelencate Istituzioni scolastiche aventi la
sede in America, Australia, Africa australe ed Asia al di là
del meridiano dei monti Urali (60^) e sempre che svolgano la
loro attività sotto il controllo del Ministero degli affari
esteri tramite i suoi organi periferici:
a) scuole materne, elementari e secondarie,
statali, legalmente riconosciute o riconosciute con presa
d'atto, comprese le scuole di cantiere e le scuole italiane
bilingui d'America;
b) corsi integrativi di lingua e cultura italiana
al servizio prevalentemente dei figli o discendenti dei
cittadini italiani emigrati che frequentano scuole locali;
c) liberi corsi di lingua e cultura italiana svolti
indipendentemente da altre attività scolastiche locali;
d) corsi di insegnamento di lingua italiana come
lingua straniera, svolti presso scuole locali di livello
elementare o secondario;
e) corsi di formazione tecnico-professionale o di
preparazione alle arti e ai mestieri, svolti in applicazione
di accordi di cooperazione tecnica, in favore,
prevalentemente, dei cittadini italiani emigrati o di loro
congiunti o discendenti.
2. Per quanto riguarda il riconoscimento legale dei titoli
di studio rilasciati dalle Istituzioni di cui al comma 1,
restano valide le norme relative ai titoli di
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studio rilasciati dalle corrispondenti scuole funzionanti in
Italia. Restano valide altresì tutte le norme vigenti in
materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
presso scuole straniere.
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