| 1. Per scuole italiane bilingui d'America si intendono le
scuole di grado elementare o secondario nelle quali gli
insegnamenti svolti in lingua italiana rappresentino non meno
del 30 per cento delle ore settimanali di lezione.
2. Sono altresì considerate scuole italiane bilingui quelle
in cui l'insegnamento è svolto secondo i programmi locali e
secondo l'orario delle lezioni locale, fermo restando il
principio che non meno del 30 per cento delle ore settimanali
di lezione sia svolto in lingua italiana.
3. Le scuole nelle quali gli insegnamenti in lingua
italiana sono inferiori al 30 per cento del totale delle ore
settimanali di lezione, rientrano fra le Istituzioni
scolastiche di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 1.
4. Il Ministero degli affari esteri, tramite le autorità
diplomatico-consolari, promuove tutte le possibili iniziative,
ove ciò sia necessario, affinché in tutte le scuole italiane
bilingui il numero delle ore degli insegnamenti in lingua
italiana sia portato a non meno del 50 per cento delle ore di
lezione settimanali e siano riconosciuti bilateralmente i
titoli di studio rilasciati da tali scuole, a tutti i livelli,
compresi gli anni intermedi di ogni ciclo di studi.
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