| 1. Nelle Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 sono
impartiti gli insegnamenti previsti dagli accordi culturali
siglati con i singoli Stati in cui le scuole hanno sede,
secondo le ore settimanali e secondo i programmi previsti
dagli accordi stessi.
2. Nei Paesi con i quali non sono vigenti accordi
culturali, sono impartiti gli insegnamenti previsti dalla
legislazione
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scolastica italiana, con gli adattamenti resi necessari dalla
situazione locale e integrati dagli insegnamenti della lingua
e della cultura locale secondo quanto richiesto dalle leggi
degli Stati in cui le scuole stesse hanno sede.
3. Gli adattamenti e le integrazioni di cui al comma 2 sono
approvati con decreto del Ministro degli affari esteri; se gli
adattamenti in questione sono di portata rilevante, devono
essere approvati con decreto del Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Nei Paesi in cui per accedere all'università è
necessario un numero di anni di scolarità inferiore a quello
richiesto dalle leggi italiane, le scuole secondarie di
secondo grado sono di durata quadriennale.
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