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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


516
DDL0034-0002
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli Deputati! -- Il presente provvedimento
  reitera, con alcuni correttivi chiarificatori e arricchito da
  disposizioni dettate dalla necessità di introdurre nuovi
  strumenti di sostegno all'occupazione in base alle ulteriori
  esigenze nel frattempo manifestatesi, il precedente
  decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, non convertito nei
  termini costituzionali a causa dello scioglimento anticipato
  delle Camere.
    Il presente provvedimento costituisce significativa
  attuazione degli impegni assunti dal Governo nel protocollo
  d'intesa sottoscritto dalle parti sociali nel luglio 1993: ed
  invero, proprio allo scopo di conferire alla manovra il più
  ampio raggio di azione, l'originario decreto-legge n. 40 del
  1994 era stato adottato immediatamente dopo l'approvazione, da
  parte del Parlamento, della legge finanziaria per l'anno in
  corso, in quanto la disponibilità di cospicui stanziamenti a
  sostegno delle politiche occupazionali ha costituito
  presupposto indispensabile per la fattibilità dell'operazione,
  considerata l'ampiezza degli interventi che comportano oneri
  di notevole entità.
    Il rilevante sforzo finanziario compiuto ha consentito la
  preordinazione di una serie di interventi che, nel quadro
  dell'opera di razionalizzazione delle politiche del lavoro,
  arricchiscono le possibilità di accesso al sistema degli
  ammortizzatori sociali, rendendo al tempo stesso più lineare
  il congegno di utilizzo sia per il datore di lavoro che vi
  ricorre sia ai fini di una proficua fruibilità degli strumenti
  di sostegno al reddito in favore del lavoratore.
    L'impianto normativo che si presenta all'approvazione del
  Parlamento si propone, dunque, in ossequio agli obiettivi
  enunciati, di assicurare, con innovazioni di carattere sia
  sostanziale sia procedurale, duttilità e celerità ai
  meccanismi che governano le modalità di attribuzione dei
  benefìci, senza peraltro trascurare di conferire una più
  efficace incisività ai momenti di verifica e controllo dello
  stato di crisi.  A ciò è connessa la ridefinizione delle
  competenze degli organismi amministrativi preposti alla
  programmazione e alla concessione degli interventi (in
  conformità con le disposizioni contenute nei provvedimenti di
  accompagnamento alla legge finanziaria).
    Coerentemente con la volontà di garantire ad una platea
  sempre più vasta di soggetti le misure sociali già previste
  dall'ordinamento vigente, il decreto-legge estende i
  trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità a
  settori produttivi finora non interessati dai predetti
  interventi e, nel contempo, opera in direzione di un
  prolungamento dei benefìci nei confronti degli attuali
  fruitori che, data la temporaneità delle misure all'uopo
  predisposte, avrebbero visto pregiudicato il sostegno
  economico da essi goduto in un momento in cui la grave crisi
  occupazionale non consentirebbe una rapida ed agevole
  ricollocazione.
    Ne risulta un intervento normativo che soddisfa una duplice
  esigenza: per un verso, infatti, esso fornisce risposte
  immediate alle più pressanti esigenze di garanzie salariali e,
  per altro verso, in una prospettiva evolutiva, il
  provvedimento riconsidera taluni aspetti della normativa
  previgente nell'intento di smussarne le rigidità, di superare
  obiettive difficoltà applicative e, in una linea di
  conseguenzialità, di allontanare il rischio di effetti
  distorsivi che l'esperienza operativa ha evidenziato.
 
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    L'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni in materia
  di cassa integrazione guadagni ed è diretto ad introdurre
  correttivi alla disciplina preesistente sia con riferimento
  alla fase concessoria del beneficio sia per ciò che attiene
  alla stessa configurazione dell'istituto.  Quanto al primo
  aspetto (commi 1 e 2), in attesa dell'emanazione dei
  regolamenti diretti al riordino dell'apparato amministrativo
  di cui alla legge n. 537 del 1993 ("Interventi correttivi di
  finanza pubblica"), vengono attribuite al Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale le competenze già spettanti al CIPI
  in materia di trattamento straordinario di integrazione
  salariale, a seguito della soppressione del citato organo
  interministeriale ai sensi della medesima legge.
    Al Comitato interministeriale per la programmazione
  economica (CIPE) spettano le funzioni di programmazione
  finanziaria degli interventi di sostegno all'occupazione e la
  definizione, su proposta del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, dei criteri di concessione del trattamento
  di cassa integrazione guadagni straordinaria.  Il raccordo tra
  le competenze dell'organo ministeriale e di quello deputato
  alla programmazione è assicurato dalla disposizione che fa
  carico al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
  riferire semestralmente al CIPE sull'utilizzo dei
  finanziamenti approntati per gli ammortizzatori sociali.  Ciò
  anche sulla scorta degli elementi forniti dal comitato tecnico
  di cui alla legge n. 41 del 1986, che opererà, d'ora in poi,
  presso la predetta Amministrazione.
    Il comma 3 attiene ai termini per la concessione del
  trattamento di integrazione salariale (40 giorni dalla
  richiesta) ed alle procedure per l'attivazione delle
  consultazioni sindacali nei casi di contrazione e sospensione
  dell'attività produttiva, mentre il comma 4 regola la facoltà
  di proroga, attribuita ora al Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, per i programmi di ristrutturazione,
  riorganizzazione o conversione aziendale.  Viene peraltro
  previsto, con disposizione di carattere fortemente innovativo,
  che tale proroga, oltre che nei casi di particolare
  complessità tecnica per l'azienda (come disposto
  dall'originaria disposizione della legge n. 223 del 1991),
  possa essere concessa allorché il programma comporti rilevanti
  conseguenze occupazionali in rapporto alle dimensioni
  dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
    Disposizione particolarmente significativa in funzione di
  assicurare una più adeguata tutela del reddito, è quella di
  cui al comma 5, che stabilisce l'elevazione dell'attuale
  importo massimo di integrazione salariale (fissato dalla legge
  n. 427 del 1980) per le retribuzioni che superano i 2.700.000
  mensili, da sottoporre ad aggiornamento ISTAT annuale.
    Allo scopo di favorire la fuoriuscita volontaria dal
  circuito lavorativo del personale dipendente da aziende in
  crisi, il comma 6 esonera i lavoratori che fruiscono del
  prepensionamento e dei trattamenti di cassa integrazione
  straordinaria e di mobilità dal sistema delle cosiddette
  "finestre" sancito dal decreto-legge n. 384 del 1992,
  convertito dalla legge n. 438 del 1992, successivamente
  modificato dalla citata legge n. 537 del 1993, in base al
  quale, a decorrere dal 1994, è previsto, nell'ottica di
  un'operazione di recupero finanziario in termini di cassa da
  parte dell'INPS, uno scaglionamento delle pensioni di
  anzianità nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno.
    Infine, il comma 7 estende l'ambito di protezione della
  cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle
  imprese di pulizia che svolgono la propria attività, in modo
  prevalente e continuativo, presso aziende appaltanti che
  versino in situazione di crisi; tale operazione trova un suo
  precedente nella legge n. 155 del 1981, che consentiva alle
  imprese appaltatrici dei servizi di ristorazione
  l'utilizzazione dei "paracadute" sociali.  Ai fini dell'accesso
  al beneficio, si richiede che la sospensione dal lavoro o la
  prestazione di attività lavorativa ad orario ridotto sia
  direttamente connessa alla riduzione dell'attività appaltata,
  a sua volta indotta dall'attuazione di programmi di crisi
  aziendale, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
  aziendale.
 
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    Le disposizioni relative all'istituto della mobilità sono
  contenute nell'articolo 2.  Esse sono dirette a rimuovere gli
  effetti distorsivi che la vigente disciplina sull'assunzione
  di lavoratori in mobilità è suscettibile di generare, ad
  aumentare, per i predetti lavoratori, l'interesse al proprio
  reinserimento, a rendere più elastiche le norme relative alla
  incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
  sostegno del reddito.
    Nel dettaglio, i commi 1 e 2 mirano ad evitare ogni
  possibilità di comportamenti collusivi quanto al reimpiego dei
  lavoratori collocati in mobilità, escludendo dalle varie
  misure agevolative previste per l'assunzione di lavoratori
  collocati in mobilità (riduzioni sulle aliquote previdenziali
  e versamenti di contributi) le imprese che facciano parte
  dello stesso settore di attività dell'impresa che, nei sei
  mesi precedenti, ha operato il collocamento in mobilità e che,
  al momento del licenziamento, si presenti in collegamento
  funzionale con l'impresa destinata ad assumere.
    I commi 3 e 4 rendono più rigide le norme che disciplinano
  la decadenza dall'iscrizione nelle liste di mobilità
  (individuando un'ulteriore causa di decadenza nella
  ingiustificata mancata risposta alla convocazione da parte dei
  servizi competenti e fissando un termine di 15 giorni per la
  dichiarazione di cancellazione dalle liste), in tal modo
  delineando una disciplina omogenea a quella contenuta nel
  decretolegge in fase di conversione concernente l'avvio dei
  lavoratori in mobilità a lavori socialmente utili.
    Una norma con carattere di specialità è quella recata dal
  comma 5, che corregge la valenza generale del principio di
  incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
  sostegno del reddito, sancito dall'articolo 6, commi 7 e 8,
  del decretolegge n. 148 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: si prevede
  infatti, per il lavoratore titolare di assegno o pensione di
  invalidità che sia collocato in mobilità, la facoltà di optare
  per tali trattamenti o per l'indennità di mobilità, in base
  alle proprie considerazioni di convenienza economica.
    Infine il comma 6 impedisce che il lavoratore in mobilità
  possa trarre pregiudizio da una assunzione da parte di
  un'impresa cui segua il licenziamento prima che siano decorsi
  i 12 mesi di prestazione lavorativa utili ai fini del
  collocamento nella predetta lista.
    L'articolo 3 reca la disciplina che governa i trattamenti
  di disoccupazione.  In ossequio agli impegni assunti con la
  firma del protocollo d'intesa del luglio scorso e in linea di
  continuità con quanto già disposto dal decreto-legge n. 148
  del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
  del 1993, l'attuale importo del trattamento ordinario di
  disoccupazione è elevato dal 25 al 27 per cento e al 30 per
  cento, rispettivamente, per il primo e per il secondo semestre
  del 1994 e per esso trova applicazione la disciplina
  sull'importo massimo del trattamento di integrazione salariale
  straordinaria (commi 1 e 2).
    Di notevole rilevanza sono poi le norme recate dai commi 3
  e 4 del medesimo articolo, concernenti l'applicazione al
  settore dell'edilizia di misure di garanzie salariali
  (attribuzione dell'indennità di disoccupazione speciale in
  particolari casi e accesso alla mobilità lunga) idonee a
  fronteggiare il grave problema delle eccedenze che il settore
  registra per effetto della nota crisi che lo ha investito.
    Alcune disposizioni in materia di contratti di solidarietà
  sono contenute nell'articolo 4.  Di particolare valenza è il
  comma 1, diretto a potenziare le possibilità di accesso al
  beneficio, poiché amplia, da un punto di vista oggettivo, il
  campo di applicazione dell'istituto, consentendo, con la
  rimozione del divieto sancito dalla legge n. 223 del 1991,
  l'utilizzabilità del medesimo in affiancamento alla cassa
  integrazione guadagni nell'ambito della stessa unità
  produttiva.  Per un approccio operativo pratico e rispondente
  alla nuova realtà, è affidato al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale il compito di disciplinare le condizioni e
  le modalità della predetta possibilità.
    Il comma 2 appone invece un correttivo alla disposizione
  già inserita nel citato decreto-legge n. 148 del 1993 e
  relativa all'accesso ai contratti di solidarietà
 
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  per le imprese artigiane non rientranti nel campo di
  applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria,
  assegnando alle imprese un più autonomo spazio di intervento
  quanto all'ammontare della prestazione, posta a carico dei
  fondi bilaterali previsti dai contratti collettivi, che le
  imprese medesime devono corrispondere ai lavoratori per poter
  beneficiare dell'istituto.
    L'articolo 5 prevede misure di carattere transitorio nella
  gestione delle eccedenze occupazionali, di particolare
  rilevanza nell'attuale momento di crisi.
    La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire
  margini di più ampio respiro nella fruizione del trattamento
  di integrazione salariale ordinaria, in quanto sottrae dal
  computo dei periodi massimi di utilizzo dell'istituto le
  riduzioni di orario che, rapportate ad un periodo di
  riferimento settimanale, siano inferiori al 10 per cento del
  normale orario settimanale relativo ai lavoratori occupati
  nell'unità produttiva.
    Con una norma di carattere temporaneo viene poi prevista,
  fino al 31 dicembre 1995, la possibilità di accedere alla
  cassa integrazione guadagni ordinaria, per le imprese che
  occupano fino a 50 dipendenti, finora destinatarie
  esclusivamente dell'intervento straordinario di integrazione
  salariale.  Si è inteso qui ampliare l'ambito di applicazione
  della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
  1993 (articolo 7, comma 6), che concedeva, nelle aree depresse
  individuate dalla Comunità europea, la cassa integrazione
  guadagni ordinaria alle imprese che impiegano da 5 a 15
  dipendenti (per un periodo non superiore a 24 mesi), fino a
  quel momento prive di protezione sociale.  La ragione
  giustificativa del correttivo così delineato deve rinvenirsi
  nella opportunità di rendere più agevole il ricorso al
  beneficio di integrazione salariale per le imprese di media
  dimensione che incontrano difficoltà operative
  nell'elaborazione dei programmi connessi alla concessione
  della cassa integrazione guadagni straordinaria.
    Il comma 3 estende, fino al 31 dicembre 1995, il
  trattamento di mobilità alle aziende commerciali, alle agenzie
  di viaggio e turismo e alle imprese di spedizione e trasporto,
  a condizione che occupino più di 50 dipendenti, nonché alle
  imprese di vigilanza, settori, questi, che già fruivano della
  cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del citato
  decreto-legge n. 148 del 1993.
    I commi da 4 a 7 disciplinano la cosiddetta "mobilità
  lunga" (accompagnamento del lavoratore in mobilità alla
  pensione).  Oltre alla proroga dei termini originariamente
  previsti dalla legge n. 223 del 1991, ora fissati al 31
  dicembre 1994, si è provveduto ad estendere il beneficio, con
  la medesima scadenza, all'industria tessile,
  dell'abbigliamento e delle calzature, settori che, negli
  ultimi tempi, hanno risentito più pesantemente della negativa
  congiuntura economica.  L'incentivazione dell'attività
  imprenditoriale autonoma e il ricorso alla mobilità lunga
  operano, con effetto di trascinamento, anche in favore di
  lavoratori occupati in unità produttive non protette dagli
  strumenti di sostegno al reddito ma che appartengono a
  raggruppamenti industriali con più di 500 dipendenti dei quali
  almeno un terzo presti la propria attività lavorativa in aree
  geografiche beneficiarie delle misure approntate dalla legge
  n. 223 del 1991.
    Infine, per rendere più immediata la tutela del lavoratore
  prossimo alla pensione e collocato in mobilità, si dispone, a
  tali fini, il rinvio alla normativa relativa alla pensione di
  vecchiaia vigente al 31 dicembre 1992, ovvero anteriore alla
  riforma in materia di trattamenti pensionistici.
    Viene poi concesso (comma 8) un prolungamento del programma
  per crisi aziendale, da 12 a 24 mesi, per le unità produttive
  situate nelle aree di crisi individuate dalla Comunità europea
  e coinvolte in accordi di programma di reindustrializzazione
  gestiti da un unico soggetto.  La novità sostanziale della
  disposizione si configura, peraltro, nel congegno in base al
  quale l'eventuale licenziamento del lavoratore in cassa
  integrazione guadagni straordinaria prima del termine di
  scadenza del programma comporta il proporzionale
 
                               Pag. 6
 
  prolungamento del trattamento di mobilità per un
  periodo pari a quello che intercorre tra la risoluzione del
  rapporto di lavoro ed il termine prefissato dal programma; ciò
  in funzione di una più efficace tutela del lavoratore, in
  ragione della quale sono previste misure di disincentivazione
  alla fuoriuscita del lavoratore prima dell'esaurimento delle
  forme di protezione.
    I commi 10, 11 e 12 intervengono sul sistema delle proroghe
  di trattamenti di integrazione salariale già oggetto di
  disposizioni di legge, chiarendone e razionalizzandone i
  contenuti, per un verso riaffermando il principio della
  incompatibilità tra il trattamento di mobilità lunga e gli
  interventi di proroga di cassa integrazione guadagni
  straordinaria previsti dal decreto-legge n. 478 del 1993,
  convertito dalla legge n. 56 del 1994, e, per altro verso,
  concedendo speciali deroghe ai limiti temporali di godimento
  dell'intervento di cassa integrazione straordinaria.  Il comma
  14 introduce una disposizione che consente di assicurare un
  periodo di sei mesi di fruizione dell'indennità di mobilità
  per i lavoratori GEPI, INSAR e INDESIT, altrimenti privi di
  trattamenti di sostegno al reddito per effetto di disposizioni
  che in passato hanno prolungato il trattamento di integrazione
  salariale con pari riduzione del periodo di godimento
  dell'indennità di mobilità.
    I successivi commi 15, 16 e 17 contemplano ulteriori misure
  in favore della GEPI e dei lavoratori da essa dipendenti
  nonché per i soggetti fruitori del trattamento di
  disoccupazione speciale; in particolare per questi ultimi è
  prevista una proroga di quattro mesi del trattamento.  Infine,
  il comma 18 interviene nei casi di prossima scadenza della
  cosiddetta mobilità ordinaria per sovvenire in favore dei
  soggetti appartenenti ad aree colpite da gravi crisi
  occupazionali, quali quelle del Mezzogiorno, dando luogo ad
  una proroga di quattro mesi del trattamento.
    Gli articoli 6 e 7 delineano misure sperimentali
  rispettivamente in materia di promozione dell'occupazione e di
  flessibilità della durata del lavoro, intese a promuovere
  interventi innovativi di cui verificare l'efficacia al fine di
  poter progettare incisive organiche metodologie nella medesima
  materia.  Con l'articolo 6 la valorizzazione dello strumento
  consensuale per la risoluzione delle problematiche
  occupazionali aziendali è attuata attraverso il riconoscimento
  di agevolazioni contributive il cui accesso è condizionato ad
  accordi che contemplino la difesa e, auspicabilmente,
  l'incremento dei livelli occupazionali.  In attesa di un
  intervento articolato ed organico in materia di orario di
  lavoro con particolare riguardo alle possibilità occupazionali
  che la ridefinizione della stessa possa comportare, l'articolo
  7 prevede poi particolari misure agevolative per le imprese e
  per i medesimi lavoratori interessati al fine di incentivare
  il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale come
  strumento sia di creazione di nuova occupazione, sia di
  gestione delle eccedenze di personale attraverso la
  trasformazione in tale tipo di contratto di quelli a tempo
  pieno.  Sempre in tale ottica promozionale dell'occupazione, il
  medesimo articolo contempla altresì benefici in caso di
  contratti di solidarietà cosiddetta "esterna" che contemplino
  una durata dell'orario settimanale come media di un periodo
  plurisettimanale non inferiore a 4 mesi.  Il carattere
  sperimentale delle misure così previste dagli articoli 6 e 7 e
  le limitate risorse finanziarie disponibili hanno tuttavia
  indotto a prevedere la concedibilità dei benefìci nei limiti
  di appositi stanziamenti.
    Con gli articoli 8 e 9 sono affrontati i gravi problemi
  occupazionali che hanno investito il settore siderurgico e del
  trasporto aereo per effetto, rispettivamente, di processi di
  contenimento della produzione nell'ambito del quadro di
  compatibilità delineato a livello comunitario e di pesante
  ridimensionamento delle prospettive di sviluppo del traffico
  aereo.  Per consentire una gestione non traumatica dei
  conseguenti esuberi occupazionali si è dunque previsto un
  piano di prepensionamenti nei limiti di 15.500 unità per il
  settore siderurgico, pubblico e privato, e di 800 unità per il
  gruppo Alitalia.  Per quest'ultimo è altresì
 
                               Pag. 7
 
  prevista l'applicazione, con decorrenza dal 1^ gennaio
  1994, delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali già
  in essere per il settore armatoriale.
    Analogamente, l'articolo 10 introduce un piano di
  prepensionamento in cui sono coinvolte 8.500 unità dipendenti
  da imprese di grandi dimensioni i cui risvolti occupazionali
  incidono sull'assetto economico e sociale del Paese.  I
  requisiti di accesso sono allineati a quelli utili per la
  fruizione della mobilità lunga e l'accredito figurativo è
  strutturato sul margine dei cinque anni.
    L'articolo 11 costituisce anch'esso significativo momento
  di attuazione dell'accordo del luglio 1993 sul costo del
  lavoro, che ha dato giusto rilievo alla importante funzione
  che ricerca e innovazione tecnologica svolgono e ancor più
  possono svolgere per assicurare capacità competitiva dinamica
  all'industria italiana con evidenti benefici effetti
  occupazionali.  A tal fine, l'articolo delinea iniziative
  intese a formare ricercatori e tecnici specializzati e al
  recupero di competitività di strutture di ricerca industriale
  finanziate con risorse aggiuntive di almeno 50 miliardi
  annui.
    L'articolo 12 dispone le norme transitorie e finali
  necessarie, in particolare, a consentire l'operatività degli
  interventi di integrazione salariale in attesa che si
  definisca il nuovo assetto amministrativo procedimentale
  (commi 1 e 2).  L'articolo contempla altresì disposizioni in
  materia di finanziamento (comma 4) ovvero di rifinanziamento
  (comma 5), di interventi previsti da normative vigenti, norme
  di contabilità relative alla rateizzazione dei contributi a
  carico del fondo per l'occupazione di cui al citato
  decreto-legge n. 148 del 1993 (comma 5), abbattimento dei
  limiti soggettivi di intervento imposti alla RIBS dalla
  medesima legge per il finanziamento di iniziative a sostegno
  dell'occupazione nel settore agricolo, infine slittamento dei
  termini di iscrizione all'albo nazionale (istituito dalla
  legge n. 59 del 1992) per le società cooperative edilizie di
  abitazione e dei loro consorzi.
    Il comma 8 prevede infine l'elevazione dell'importo
  dell'assegno per il nucleo familiare, in ragione di ventimila
  lire per ogni figlio, ad esclusione del primo, per i nuclei
  familiari composti da due o più figli.
 
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