| 1. A titolo di incentivo e premio per l'attività svolta per
la diffusione della lingua e della cultura italiana, gli enti
o le associazioni che gestiscono le Istituzioni scolastiche
indicate all'articolo 1, ricevono ogni anno, a domanda, un
contributo dal Governo italiano proporzionato al numero degli
alunni che frequentano le scuole o i corsi ed al numero delle
ore settimanali di insegnamento svolte in lingua italiana.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è stabilito
sulla base di un coefficiente fissato dal Ministro degli
affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, che tenga
conto in particolare del costo medio degli affitti dei locali
nelle singole sedi e dell'onere per le retribuzioni del
personale docente e non docente secondo le tabelle ufficiali
vigenti nelle singole sedi.
3. Il coefficiente di cui al comma 2 è sottoposto a
revisione triennale.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
contributo di cui al presente articolo sostituisce qualsiasi
altro contributo in danaro ad enti o associazioni che
gestiscono Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano, a
qualsiasi titolo erogato.
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