| 1. Nei Paesi in cui le retribuzioni per il personale
docente stabilite dalle leggi locali non sono sufficientemente
remunerative in rapporto all'indice del costo della vita, agli
enti o alle associazioni che gestiscono le Istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 1, su loro richiesta
accompagnata dal parere favorevole dell'autorità diplomatica o
consolare, il Ministro degli affari esteri concede un
ulteriore contributo annuo, tale da integrare fino al doppio
l'entità delle retribuzioni medesime.
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