| 1. Il Ministero degli affari esteri, su richiesta motivata
degli enti o delle associazioni che gestiscono le Istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 1, previo parere favorevole
dell'autorità diplomatica o consolare, sentito il dirigente
scolastico, può inviare, ai medesimi enti o associazioni,
materiale didattico, di laboratorio, libri per la biblioteca
scolastica ed altri sussidi in attrezzature o materiale.
2. In sostituzione del materiale o delle attrezzature di
cui al comma 1, può essere erogato il corrispondente valore in
denaro per il loro acquisto sul posto, dietro presentazione
del preventivo di spesa, vistato ed approvato dall'autorità
diplomatica o consolare e, successivamente, della relativa
fattura vistata ed approvata dalla medesima autorità.
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