| 1. In via straordinaria e per comprovate necessità, quale
l'ampliamento degli edifici per accresciuta popolazione
scolastica, o l'esigenza di ricostruzione di edifici
fatiscenti o insicuri, o per comprovata opportunità o
necessità di trasferire la sede scolastica in zona più
decorosa o più facilmente accessibile agli alunni, sono
concessi agli enti gestori delle scuole di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo
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1, con esclusione delle scuole di cantiere, contributi per la
costruzione o la ricostruzione di edifici scolastici, fino ad
un ammontare pari al 50 per cento della spesa.
2. I preventivi delle opere devono essere verificati ed
approvati da tecnici di fiducia dell'autorità
diplomatico-consolare.
3. Dai preventivi di cui al comma 2 è comunque escluso il
costo del terreno sul quale le opere sono eseguite e il costo
del terreno eventualmente circostante.
4. I contributi di cui al presente articolo restano
depositati presso la locale autorità diplomatico-consolare
fino alla totale costruzione dell'opera e sono erogati
all'ente gestore solo dietro presentazione del certificato di
collaudo e agibilità delle opere, rilasciato da un tecnico di
fiducia della stessa autorità diplomatico-consolare.
5. L'autorità diplomatico-consolare può erogare, qualora lo
ritenga opportuno, una parte del contributo alla presentazione
di una documentazione attestante lo stato di avanzamento dei
lavori, e sempre per una somma inferiore del 10 per cento a
quella spettante sul valore dei lavori eseguiti.
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