| 1. In considerazione della obiettiva difficoltà, per le
scuole aventi sede nei Paesi d'oltre oceano, di reperire in
loco personale docente aggiornato secondo i criteri
didattici applicati nelle scuole aventi sede in Italia, sono
organizzati, dalle università presso le quali sono funzionanti
sezioni di specializzazione nell'insegnamento della lingua
italiana agli stranieri, appositi corsi ai quali accedono
coloro che sono in possesso di un titolo di studio che abiliti
all'insegnamento.
2. Nei corsi di cui al comma 1 sono insegnate la didattica
e le metodologie più
Pag. 11
opportune e più efficaci ai fini dell'insegnamento nelle
Istituzioni di cui all'articolo 1. La durata dei corsi,
l'orario, i programmi e le norme relative alle prove finali,
sono stabiliti, su parere degli organi direttivi
dell'Università per stranieri di Perugia, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. La prova finale dei corsi di cui al comma 1 comprende
anche un colloquio tendente a verificare la conoscenza di
almeno una delle quattro lingue veicolari di maggiore
importanza: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
4. Coloro che superano positivamente la prova finale
conseguono un titolo avente valore abilitante per
l'insegnamento nelle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre
oceano di cui all'articolo 1.
5. Coloro che intendono chiedere un incarico d'insegnamento
presso Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano,
presentano domanda, nei modi e nei termini determinati da
apposito bando emanato dal Ministro degli affari esteri. A
tale bando deve essere data la maggiore e tempestiva
pubblicità, sia tramite i provveditorati agli studi, sia
tramite le organizzazioni sindacali. Possono presentare
domanda sia coloro che sono in possesso del titolo di
abilitazione per l'insegnamento nelle Istituzioni scolastiche
d'oltre oceano, sia coloro che sono in possesso del titolo di
abilitazione ordinaria, questi ultimi a condizione che
dimostrino mediante un colloquio, di avere sufficiente
conoscenza di almeno una delle lingue straniere indicate al
comma 3.
6. Il Ministero degli affari esteri, tramite i propri
uffici competenti, compila le relative graduatorie per
l'accesso agli incarichi di insegnamento nelle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 1, tenendo conto sia dei
titoli di studio che di quelli di servizio, con le modalità
stabilite dal bando di cui al comma 5.
7. Le graduatorie di cui al comma 6 hanno validità
biennale. Qualora per una determinata cattedra o posto
d'insegnamento
Pag. 12
la relativa graduatoria sia esaurita prima dello
scadere del biennio, sono prese in esame le domande presentate
oltre il termine stabilito dal bando.
8. Il Ministro degli affari esteri comunica le graduatorie
alle autorità diplomatico-consolari entro la cui
circoscrizione sono funzionanti Istituzioni scolastiche
italiane, perché siano portate a conoscenza degli enti e delle
associazioni di gestione interessati.
9. Su richiesta degli enti o associazioni che gestiscono le
Istituzioni scolastiche indicate all'articolo 1, previo parere
favorevole dell'autorità diplomatico-consolare, sentito anche
il dirigente scolastico, il Ministro degli affari esteri
assegna i docenti alle scuole, secondo l'ordine delle
graduatorie di cui al comma 6, nei limiti di un contingente
prestabilito dal Ministro stesso, di concerto con il Ministro
del tesoro, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) il docente sia a conoscenza della lingua
straniera parlata o maggiormente diffusa nel Paese in cui ha
sede l'Istituzione scolastica alla quale deve essere
assegnato, secondo una ripartizione in aree linguistiche
prestabilita dal Ministro degli affari esteri;
b) l'insegnamento riguardi un intero orario di
cattedra oppure diciotto ore settimanali d'insegnamento, anche
di materie diverse, ad almeno quindici delle quali il docente
possa accedere con il titolo di studio in suo possesso; per le
scuole elementari o materne le ore settimanali d'insegnamento
devono essere non meno di ventiquattro; per gli insegnamenti
nelle Istituzioni indicate alle lettere b), c),
d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1, le ore
settimanali d'insegnamento devono essere non meno di diciotto
e gli alunni di ogni corso devono essere non meno di
quindici.
10. Gli incarichi di cui al presente articolo sono di
durata triennale.
| |