Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5167
DDL0412-0017
Progetto di legge Camera n. 412 - testo presentato - (DDL12-412)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C412. TESTIPDL
...C412.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC412 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  In considerazione della obiettiva difficoltà, per le
  scuole aventi sede nei Paesi d'oltre oceano, di reperire  in
  loco   personale docente aggiornato secondo i criteri
  didattici applicati nelle scuole aventi sede in Italia, sono
  organizzati, dalle università presso le quali sono funzionanti
  sezioni di specializzazione nell'insegnamento della lingua
  italiana agli stranieri, appositi corsi ai quali accedono
  coloro che sono in possesso di un titolo di studio che abiliti
  all'insegnamento.
    2.  Nei corsi di cui al comma 1 sono insegnate la didattica
  e le metodologie più
 
                              Pag. 11
 
  opportune e più efficaci ai fini dell'insegnamento nelle
  Istituzioni di cui all'articolo 1.  La durata dei corsi,
  l'orario, i programmi e le norme relative alle prove finali,
  sono stabiliti, su parere degli organi direttivi
  dell'Università per stranieri di Perugia, con decreto del
  Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
  della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
    3.  La prova finale dei corsi di cui al comma 1 comprende
  anche un colloquio tendente a verificare la conoscenza di
  almeno una delle quattro lingue veicolari di maggiore
  importanza: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
    4.  Coloro che superano positivamente la prova finale
  conseguono un titolo avente valore abilitante per
  l'insegnamento nelle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre
  oceano di cui all'articolo 1.
    5.  Coloro che intendono chiedere un incarico d'insegnamento
  presso Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano,
  presentano domanda, nei modi e nei termini determinati da
  apposito bando emanato dal Ministro degli affari esteri.  A
  tale bando deve essere data la maggiore e tempestiva
  pubblicità, sia tramite i provveditorati agli studi, sia
  tramite le organizzazioni sindacali.  Possono presentare
  domanda sia coloro che sono in possesso del titolo di
  abilitazione per l'insegnamento nelle Istituzioni scolastiche
  d'oltre oceano, sia coloro che sono in possesso del titolo di
  abilitazione ordinaria, questi ultimi a condizione che
  dimostrino mediante un colloquio, di avere sufficiente
  conoscenza di almeno una delle lingue straniere indicate al
  comma 3.
    6.  Il Ministero degli affari esteri, tramite i propri
  uffici competenti, compila le relative graduatorie per
  l'accesso agli incarichi di insegnamento nelle istituzioni
  scolastiche di cui all'articolo 1, tenendo conto sia dei
  titoli di studio che di quelli di servizio, con le modalità
  stabilite dal bando di cui al comma 5.
    7.  Le graduatorie di cui al comma 6 hanno validità
  biennale.  Qualora per una determinata cattedra o posto
  d'insegnamento
 
                              Pag. 12
 
  la relativa graduatoria sia esaurita prima dello
  scadere del biennio, sono prese in esame le domande presentate
  oltre il termine stabilito dal bando.
    8.  Il Ministro degli affari esteri comunica le graduatorie
  alle autorità diplomatico-consolari entro la cui
  circoscrizione sono funzionanti Istituzioni scolastiche
  italiane, perché siano portate a conoscenza degli enti e delle
  associazioni di gestione interessati.
    9.  Su richiesta degli enti o associazioni che gestiscono le
  Istituzioni scolastiche indicate all'articolo 1, previo parere
  favorevole dell'autorità diplomatico-consolare, sentito anche
  il dirigente scolastico, il Ministro degli affari esteri
  assegna i docenti alle scuole, secondo l'ordine delle
  graduatorie di cui al comma 6, nei limiti di un contingente
  prestabilito dal Ministro stesso, di concerto con il Ministro
  del tesoro, purché sussistano le seguenti condizioni:
        a)  il docente sia a conoscenza della lingua
  straniera parlata o maggiormente diffusa nel Paese in cui ha
  sede l'Istituzione scolastica alla quale deve essere
  assegnato, secondo una ripartizione in aree linguistiche
  prestabilita dal Ministro degli affari esteri;
        b)  l'insegnamento riguardi un intero orario di
  cattedra oppure diciotto ore settimanali d'insegnamento, anche
  di materie diverse, ad almeno quindici delle quali il docente
  possa accedere con il titolo di studio in suo possesso; per le
  scuole elementari o materne le ore settimanali d'insegnamento
  devono essere non meno di ventiquattro; per gli insegnamenti
  nelle Istituzioni indicate alle lettere  b),   c),
  d)  ed  e)  del comma 1 dell'articolo 1, le ore
  settimanali d'insegnamento devono essere non meno di diciotto
  e gli alunni di ogni corso devono essere non meno di
  quindici.
    10.  Gli incarichi di cui al presente articolo sono di
  durata triennale.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-412 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0412 TOTPAG=0016 TOTDOC=0022 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=024 PAGFIN=0012 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=041200 00 FASCIDC=12DDL0412 SORTNAV=0041200 000 00000 ZZDDLC412 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati