| 1. Per raggiungere la sede di servizio i docenti inclusi
nelle graduatorie di cui all'articolo 11 possono beneficiare
di una
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riduzione del 50 per cento del prezzo del biglietto su tutti
i mezzi di trasporto ed in particolare in treno in prima
classe, in aereo in classe turistica, per il percorso più
breve e meno costoso. La differenza di prezzo è a carico del
Ministero degli affari esteri che fornisce i biglietti dietro
pagamento della parte a carico dell'interessato.
2. I docenti incaricati ai sensi dell'articolo 11
percepiscono un compenso mensile pari al doppio dello
stipendio iniziale della carriera di appartenenza, compresa
l'indennità integrativa speciale ed escluse eventuali aggiunte
di famiglia. Tale compenso è corrisposto in dollari o in altra
moneta avente corso nel Paese in cui ha sede l'Istituzione
scolastica, al tasso di cambio applicato per il personale del
Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede. I
predetti docenti sono provvisti di passaporto di servizio e
visto di cortesia. Possono inoltre godere di tutti i benefìci
previsti dagli articoli 12, 14, e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.
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