| 1. I docenti in servizio nelle Istituzioni scolastiche
italiane d'oltre oceano di cui all'articolo 1, comunque
assunti che, nel corso degli ultimi tre anni scolastici, hanno
maturato trecentosessanta giorni di servizio effettivo presso
le Istituzioni stesse, a partire dall'inizio dell'anno
scolastico immediatamente successivo al compimento dei
trecentosessanta giorni di servizio effettivo, sono immessi
nei ruoli del personale docente dello Stato, conservando la
cattedra presso la quale hanno maturato il servizio, purché
sussistano le seguenti condizioni:
a) il servizio sia stato svolto in Istituzioni che
operano, o operavano al tempo in cui il servizio è stato
svolto, sotto il controllo dell'autorità
diplomatico-consolare;
b) il servizio sia stato svolto per non meno di
venti ore settimanali per i docenti di scuole elementari o
materne, per non meno di quindici ore settimanali per i
docenti di scuole secondarie o dei corsi
Pag. 14
indicati alle lettere b), c), d) ed
e) del comma 1 dell'articolo 1;
c) il servizio sia stato svolto con il titolo di
studio richiesto e conseguito presso università italiane o
istituti italiani;
d) il richiedente sia in possesso del titolo di
abilitazione all'insegnamento o ordinario o specifico per le
scuole d'oltre oceano;
e) il servizio svolto sia dichiarato lodevole dal
dirigente scolastico e come tale confermato dall'autorità
diplomaticoconsolare.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge è bandito un esame di abilitazione riservato
cui possono partecipare gli insegnanti già in servizio nelle
Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano.
3. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio
decreto, le modalità per la presentazione delle domande per la
immissione in ruolo e della relativa documentazione.
4. Il docente immesso in ruolo a norma del presente
articolo sostiene un anno di straordinariato in prova.
Trascorso tale periodo, il dirigente scolastico redige una
relazione relativa alle capacità didatticoprofessionali
dimostrate dall'interessato che è trasmessa, corredata del
parere dell'autorità diplomatico-consolare, al Ministero degli
affari esteri e, in copia, al Ministero della pubblica
istruzione.
5. Superato il periodo di prova il docente è immesso nei
ruoli ordinari del personale docente dello Stato presso il
provveditorato agli studi nella cui circoscrizione aveva la
residenza prima dell'espatrio; il docente acquista tutti i
diritti e i doveri contemplati dalle leggi vigenti per il
personale docente di ruolo, con l'obbligo di permanere per
almeno un triennio in servizio all'estero in qualità di
docente di ruolo ordinario. Qualora chieda il rimpatrio prima
che sia trascorso il triennio, il docente decade
automaticamente dai ruoli. A norma delle leggi vigenti non può
comunque
Pag. 15
permanere all'estero per più di sette anni di servizio
di ruolo ordinario. Il suo rimpatrio avviene secondo le
disposizioni vigenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
favore del personale assunto sul posto, sempre che sussistano
le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, una
prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge e, successivamente, ogni qualvolta in
Italia si proceda al reclutamento del personale insegnante in
base all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 novembre
1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417.
| |