Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


517
DDL0034-0003
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
Pag. 8 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZRT ZZPR
        Articolo 1, comma 4 (proroga dei programmi di
  riorganizzazione, di ristrutturazione e di conversione
  aziendale).  - La disposizione è diretta ad introdurre
  un'ulteriore tipologia di proroga dell'intervento di
  integrazione salariale.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Interventi per CIGS previsti per l'anno
  1994 .............................  lire 1.775 mld
  Onere per copertura figurativa prevista per l'anno
  1994 .............................. lire 825 mld
  Ipotesi di incremento della spesa riferibile alla nuova
  tipologia di intervento ........... + 2 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
  dal 1996: 2.
                      1994        1995        1996
                          (in miliardi di lire)
                       52          54          55
        Articolo 1, comma 5 - (elevazione "tetto" trattamento
  CIGS e mobilità).  - La disposizione è diretta ad elevare il
  "tetto" massimo dei trattamenti CIGS e mobilità in presenza di
  una retribuzione di riferimento non inferiore a lire 32,4
  milioni annui.
      Il relativo onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Percentuale dei soggetti beneficiari di trattamento CIGS e di
  indennità di mobilità con retribuzioni superiori a lire 32,5
  milioni ................................... 25 per cento
  Attuale "tetto" mensile ................... lire 1.250.000
  Nuovo "tetto" mensile ..................... lire 1.500.000
  Spesa per interventi CIGS prevista per l'anno 1994, ivi
  compresa quella derivante dal presente
  provvedimento ............................. lire 1.900 mld
 
                               Pag. 9
 
  Spesa per indennità di mobilità per l'anno 1994, ivi compresa
  quella derivante dal presente provvedimento lire 2.400 mld
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
  dal 1996: 2.
                   1994          1995         1996
                          (in miliardi di lire)
                    215           218          221
    Articolo 1, comma 6 (deroga alla decorrenza
  prestabilita per le pensioni di anzianità - cosiddette
  "finestre").  - La disposizione è diretta a confermare il
  principio della deroga alla decorrenza prestabilita per le
  pensioni di anzianità in favore dei soggetti destinatari di
  programmi di prepensionamento, di CIGS e di mobilità.
    Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parameri, risulta dalla seguente tabella:
  Economie previste per l'introduzione delle
  "finestre" ......................... lire 1.200 mld annui
  Ipotesi di accesso alla deroga .....          4 per cento
  Incidenza del settore industria sul totale delle pensioni di
  anzianità ..........................          70 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5;
  1995: 2,5; dal 1996: 2.
                     1994          1995        1996
                             (in miliardi di lire)
                       34            35          36
     Articolo 1, comma 7 (estensione del trattamento di
  integrazione salariale alle imprese di pulizia).  - La
  disposizione è diretta ad estendere la disciplina del
  trattamento di integrazione salariale alle imprese
  appaltatrici dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle
  aziende beneficiarie del trattamento di integrazione salariale
  medesimo.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Soggetti interessati .........................     n. 2.000
  Percentuale annua accesso al beneficio .......  5 per cento
  Retribuzione annua media individuale .......... 25.000.000
  Contribuzione CIGS .......................... 0,9 per cento
 
                              Pag. 10
 
  Trattamento mensile CIGS .................... 1.175.000
  Copertura figurativa mensile ................   675.000
                     1994         1995        1996
                           (in miliardi di lire)
                      1,8          1,8         1,8
        Articolo 2, comma 6 (licenziamento lavoratori assunti
  dalle liste di mobilità).  - La norma è diretta a
  salvaguardare il trattamento previdenziale spettante, in via
  residuale, ai soggetti assunti dalle liste di mobilità (per i
  quali l'ordinamento prevede a favore dei datori di lavoro
  sgravi contributivi e benefici pari al 50 per cento del
  trattamento di mobilità dovuto), ove intervenga un
  licenziamento prima della scadenza del periodo di mobilità
  medesimo.
      In proposito, va, prioritariamente, considerato, con
  riferimento ad un soggetto medio (18 mesi di trattamento di
  mobilità), che in caso di assunzione dalle liste di mobilità
  il relativo complessivo onere a carico della finanza pubblica
  è sostanzialmente corrispondente a quello che sarebbe derivato
  dal trattamento di mobilità.
      In presenza, quindi, del predetto licenziamento e della
  proposta di riattribuzione al lavoratore del trattamento
  spettante in via residuale, consegue per la finanza pubblica
  un effetto di onerosità stimabile mediamente, in termini di
  costo differenziale tra le due fattispecie, in circa un mese
  di trattamento.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ipotesi soggetti interessati dalle assunzioni (pari al 15 per
  cento dei soggetti-anno in mobilità) .......     n. 22.500
  Ipotesi soggetti licenziati anticipatamente
  (10 per cento) .............................      n. 2.250
  Importo mensile trattamento mobilità, comprensivo degli oneri
  figurativi (successivo al dodicesimo
  mese) ..    n. 1.720.000
  Periodo medio di trattamento ................     1 mese
                     1994         1995         1996
                            (in miliardi di lire)
                       4             4            4
        Articolo 3, comma 1 (elevazione del trattamento di
  disoccupazione ordinaria).  - La disposizione è diretta ad
  elevare dal 20 al 27 per cento fino al 30 giugno 1994 e al 30
  per cento fino al 31 dicembre
 
                              Pag. 11
 
  1994, la percentuale di commisurazione alla retribuzione, ai
  fini della determinazione dell'importo del trattamento di
  disoccupazione ordinaria.
      Il conseguente onere, limitato all'anno 1994, è
  quantificato sulla base dei seguenti parametri:
  Costo trattamento medio annuo per ogni punto
  percentuale ........  lire  63 mld
  Percentuale media aggiuntiva .......  8,5 punti
  Onere complessivo ........... lire 536 mld
        Articolo 3, comma 3 (prolungamento automatico del
  trattamento di disoccupazione speciale per gli edili).  - La
  disposizione è diretta a prolungare il trattamento di
  disoccupazione speciale per gli edili già fruitori del
  trattamento CIGS.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Soggetti annui fruitori di trattamento CIGS .... n.10.000
  Ipotesi di soggetti che passano dalla CIGS alla
  disoccupazione speciale ......... 50 per cento
  Periodo medio aggiuntivo beneficio rispetto alla vigente
  normativa (tre mesi) .......... 19,5 mesi
  Trattamento mensile (tetto) 1994 ....... lire 1.070.000
  Copertura figurativa mensile media 1994 ..... lire 720.000
  Accesso al beneficio da parte di ogni generazione: dal 15
  maggio di ogni anno.
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995:
  2,5; dal 1996: 2
                     1994        1995       1996
                         (in miliardi di lire)
                      67          178        181
        Articolo 3, comma 4 (estensione del trattamento di
  mobilità ai lavoratori edili beneficiari di trattamento
  speciale di disoccupazione "lunga").  - La disposizione è
  diretta ad estendere l'accesso al trattamento di mobilità
  lunga ai lavoratori edili che siano licenziati
 
                              Pag. 12
 
  successivamente alla data di entrata in vigore della norma
  medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ipotesi soggetti interessati ........ n. 1.000
  di cui:
        a)  con requisito minimo di 28 anni di contribuzione
  (mediamente 30 anni) .......... n. 500
        b)  con requisito minimo di 55 anni di età
  (mediamente 57 anni) .......... n. 500
  Periodo mobilità:
      soggetti  sub-a)   .............. 5 anni
      soggetti  sub-b)   ...............3 anni
  Periodo pensionamento anticipato di vecchiaia (soggetti
  sub-b)  .......... 5 anni
  Importo medio pensione annua (soggetti  sub-b)  con
  anzianità contributiva 30 anni, ivi compreso
  abbuono .........   lire 18.000.000
  Importo mensile trattamento mobilità:
     1^ anno ...... lire 1.175.000
     dal 2^ anno ..... lire 1.000.000
  Contribuzione figurativa mensile ..... lire 720.000
  Accesso al beneficio: dal 1^ luglio 1994.
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
  dal 1996: 2.
     1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 2002
                           (in miliardi di lire)
       11    23    22    21    20    15    16    17    8
        Articolo 4, comma 1 (contratti di solidarietà e crisi
  aziendale).  - La disposizione è diretta a sopprimere
  l'incompatibilità tra l'accesso ai contratti di solidarietà e
  quello al trattamento CIGS per crisi aziendale.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Interventi per CIGS previsti per l'anno 1994  lire 1.775 mld
 
                              Pag. 13
 
  Onere per copertura figurativa presunta per l'anno
  1994 ......... lire 825 mld
  Ipotesi di maggiore accesso alla CIGS ..... + 2 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
  dal 1996: 2.
                      1994       1995      1996
                         (in miliardi di lire)
        Articolo 5, comma 1 (computo del periodo massimo di
  godimento della CIGO).  - La disposizione è diretta a
  considerare, ai fini del computo del periodo massimo di
  godimento del trattamento CIGO, una settimana non completa,
  ove i lavoratori interessati al trattamento risultino
  inferiori al 10 per cento del totale dei lavoratori occupati
  nell'unità produttiva.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  A) Industria:
      Onere per trattamenti previsto per il 1994
     lire 1.472 mld
      Onere per contribuzione figurativa
  previsto per il 1994 ........... lire 535 mld
  B) Edilizia:
      Onere per trattamenti previsto per il 1994
      lire 535 mld
      Onere per contribuzione figurativa previsto
  per il 1994 ........ lire 174 mld
  C) Ipotesi di maggiore accesso rispetto all'attuale onere:
      Industria ........ + 2,5 per cento
      Edilizia ......... + 10  per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
  dal 1996:   2.
                      1994      1995     1996
                        (in miliardi di lire)
                        121      125      128
        Articolo 5, comma 2 (allungamento dei tempi di
  fruizione della CIGO per le imprese da 16 a 50 dipendenti).
  - La disposizione è diretta ad estendere il beneficio
  dell'allungamento del periodo di fruizione CIGO (+2 mesi medi
  annui  pro-capite  di trattamento) disposto, per le
 
                              Pag. 14
 
  aziende fino a 15 dipendenti, dal decreto-legge n. 148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
  1993, alle aziende fino a 50 dipendenti.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ulteriori beneficiari (tenuto anche conto che trattasi di
  soggetti destinatari anche dell'intervento CIGS)   n. 15.000
  Costo mensile trattamento con "tetto" (trattamenti successivi
  al 6^ mese) ......... lire 1.175.000
  Copertura figurativa mensile ...... lire 720.000
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
  dal 1996:  2.
                                1994        1995
                             (in miliardi di lire)
                                 57          59
    Articolo 5, comma 3 (estensione del trattamento di
  mobilità alle aziende commerciali di cui all'articolo 7, comma
  7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993).  - La
  disposizione è diretta ad estendere il trattamento di mobilità
  alle aziende commerciali (con più di 50 e meno di 200
  dipendenti), di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge
  n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  236 del 1993; aziende alle quali con il predetto decreto era
  stato esteso il trattamento CIGS.
      Il conseguente onere, tenuto conto che lo stesso è
  riferibile essenzialmente ai destinatari del trattamento CIGS
  (contingentato dallo spazio finanziario di lire 15 miliardi
  annui per il triennio 19931995), è quindi quantificabile nella
  misura massima di lire 15 miliardi annui per 2 anni per ogni
  generazione entrata in CIGS nel triennio 1993-1995;
                    1994     1995    1996    1997
                          (in miliardi di lire)
                     15       30      30      15
        Articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 (proroga mobilità
  lunga).  - La disposizione è diretta a prorogare anche per
  l'anno 1994 l'accesso alla mobilità lunga, estendendo il
  beneficio ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.
      Il conseguente onere, decorrente dall'anno 1997 (in
  quanto successivo al trattamento "ordinario" di mobilità
  iniziato nell'anno 1994), è quantificabile sulla base dei
  sottoindicati parametri e risulta dalla seguente tabella:
 
                              Pag. 15
 
  Soggetti interessati ....... n. 17.000
  di cui:
        a)  con il requisito di 28 anni di anzianità
  contributiva ............ n. 11.300
        b)  con il requisito di 55 anni se uomini e 50 anni
  se donne ................. n. 11.300
  Beneficio medio aggiuntivo di mobilità (oltre a quello
  "ordinario" già spettante) ......... 1,5 anni
  Anni di anticipo del pensionamento di vecchiaia rispetto alla
  normativa vigente (soggetti  sub-b)  ...... 5 anni
  Trattamento mensile mobilità oltre il 1^ anno di
  corresponsione ........  lire 1.000.000
  Copertura figurativa mensile ..... lire 720.000
  Trattamento pensionistico medio annuo (retribuzione
  pensionabile lire 30 milioni, con anzianità contributiva
  complessiva 30 anni) ....... 18.000.000
  Accesso: dal 1^ luglio 1994.
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
  dal 1996: 2.
              1997         1998       Periodo 1999-2003
                          (in miliardi di lire)
                   186          377             565
        Articolo 5, comma 8 (prolungamento periodo CIGS per
  crisi aziendale).  - La disposizione è diretta a prolungare
  da 12 a 24 mesi il periodo di CIGS per crisi aziendale in
  favore delle imprese interessate dagli accordi di programma di
  cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
      Sostanzialmente la disposizione comporta il prolungamento
  del periodo indennizzabile a titolo di trattamento CIGS o a
  titolo di mobilità.
      Il conseguente maggiore onere riguarderebbe, quindi, gli
  anni 1994 e 1995.  Lo stesso è stato quantificato sulla base
  dei sottoindicati parametri e risulta dalla seguente
  tabella:
  Oneri per trattamenti CIGS per l'anno 1994 .. lire 1.775 mld
  Oneri per copertura figurativa per
  l'anno 1994 .............   lire 825 mld
  Ipotesi di maggiore accesso al beneficio .... + 2 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
  dal 1996: 2.
 
                              Pag. 16
 
                          1994              1995
                           (in miliardi di lire)
                           52                54
      Articolo 5, comma 12 (proroga CIGS imprese con più di
  500 dipendenti). -  La norma è diretta a precisare che la
  proroga del trattamento di integrazione salariale nei
  confronti dei lavoratori dipendenti da imprese con più di 500
  dipendenti per i quali la collocazione in mobilità è stata
  sospesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge
  n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  236 del 1993, può essere concessa anche in deroga ai limiti
  previsti dall'articolo 1 della legge n. 223 del 1991.
      Gli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla
  concessione del presente trattamento di integrazione salariale
  sono parzialmente compensati dalla mancata corresponsione del
  trattamento di mobilità.
      Gli effetti di onerosità residuali sono riferibili al
  mancato pagamento da parte delle imprese del contributo pari a
  6 mensilità di indennità di mobilità, stabilito ai fini
  dell'accesso all'istituto.
      La valutazione degli oneri risulta dalla seguente tabella
  ed è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
  Soggetti interessati ........... n. 2.000
  Importo mensile indennità mobilità ...... lire 1.250.000
  Contributo a carico imprese ....... 6 mensilità
                      del trattamento di mobilità
  Modalità di pagamento ........ 30 rate mensili
                     1994         1995        1996
                           (in miliardi di lire)
                       3            6           6
    Articolo 5, comma  14
  (concessione di ulteriori sei mesi di
  trattamento di mobilità). -  La disposizione è
  diretta a concedere il beneficio di sei mesi di trattamento di
  mobilità in favore dei soggetti dipendenti (GEPI, INSAR e
  INDESIT) già beneficiari del prolungamento del periodo CIGS
  con pari riduzione di quello di mobilità.
 
                              Pag. 17
 
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ipotesi soggetti interessati ........n. 3.000
      Periodo interessato: dal 1^ ottobre 1994 al 31 marzo
  1995;
  Importo mensile trattamento al netto trattenuta
  contributiva ..... lire 1.175.000
  Copertura figurativa netta mensile ........ lire 720.000
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
  dal 1996: 2.
                         1994             1995
                         (in miliardi di lire)
                           23               11
      Articolo 5, comma 15 (lavoratori GEPI Palermo). -
  La norma è diretta ad interpretare la disposizione di cui
  all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 404 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1993,
  nel senso che il diritto all'accesso alla mobilità lunga
  previsto per i lavoratori GEPI dall'ultimo periodo
  dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991 (che
  prescinde da ogni requisito contributivo e prevede un
  trattamento di mobilità fino ad un massimo di 10 anni), si
  applica anche ai lavoratori assunti tra dicembre 1991 e
  gennaio 1992.  L'interpretazione non comporta oneri aggiuntivi,
  in quanto, in sede del richiamato decreto-legge, la
  quantificazione fu effettuata su tali presupposti (confrontare
  A.C. 1487).
      Articolo 5, comma 16 (lavoratori GEPI Palermo). -
  La norma è diretta a prorogare di 6 mesi il trattamento di
  integrazione salariale a n. 800 soggetti assunti dalla GEPI a
  Palermo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del
  1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del
  1991.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Soggetti interessati ........... n. 800
  Onere mensile per trattamenti CIGS per l'anno
  1994 ............... lire 1.175.000
  Onere mensile per la copertura figurativa per l'anno 1994
                                    1994 ....... lire  720.000
  Periodo beneficio ............. mesi 6
                                         1994
                                    9 miliardi
 
                              Pag. 18
 
      Articolo 5, comma 17 (disoccupati lungo decorso). -
  La norma è diretta ad estendere per ulteriori 4 mesi il
  trattamento di mobilità per i disoccupati di lungo decorso
  regolati dall'articolo 22, commi 7 e 8, della legge n. 223 del
  1991.
      Il relativo onere per l'anno 1994, è quantificato sulla
  base dei seguenti parametri:
  Soggetti già prorogati da febbraio 1993 a febbraio
  1994 ................ n. 23.000
  Soggetti nuovi da prorogare ............ n. 12.000
  Onere pro-capite mensile (ivi compresi contributi
  figurativi) ........................ lire 950.000
  Periodo beneficio .................... 4 mesi
  Calcolo:
  35.000 x 4 (mesi) x 950.000 = lire 133 miliardi (in cifra
  tonda).
      Articolo 5, comma 18 (trattamenti mobilità nel
  Mezzogiorno). -  La norma è diretta a prorogare di 4 mesi i
  trattamenti di mobilità scadenti entro il 30 giugno 1994 nei
  territori del Mezzogiorno.
      Il conseguente onere per l'anno 1994, è quantificato
  sulla base dei seguenti parametri:
  Importo mensile prestazione .......... lire 1.000.000
  Contribuzione figurativa .............. lire  720.000
  Periodo beneficio ...................... 4 mesi
  Soggetti interessati ............ n. 6.000
  Calcolo:
  (1.720.000 x 4 x 6.000) = lire 41 miliardi.
      Articolo 6 (misure sperimentali in materia di
  occupazione). -  La disposizione è diretta a riconoscere
  alle imprese il beneficio dello sgravio totale o parziale dei
  contributi dovuti agli enti previdenziali, per i lavoratori
  assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
      Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito dello sgravio totale o
  parziale dei contributi dovuti agli enti previdenziali, per i
  lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.  Il
  beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo
  scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 11, comma 31,
  della legge 24 gennaio 1993, n. 537.
 
                              Pag. 19
 
      Articolo 7 (misure sperimentali in materia di
  flessibilità della durata del lavoro). -  La disposizione
  prevede misure di sgravio contributivo al fine di favorire
  forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro.
      I benefici sono concessi nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
  all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
                           (omissis)
 
                              Pag. 20
 
                           (omissis)
 
                              Pag. 21
 
                           (omissis)
 
                              Pag. 22
 
                           (omissis)
 
                              Pag. 23
 
                           (omissis)
 
                              Pag. 24
 
                           (omissis)
 
                              Pag. 25
 
      Articolo 11 (misure promozionali in materia di ricerca
  e innovazione tecnologica). -  La disposizione è diretta ad
  incrementare per non meno di lire 50 miliardi annui le risorse
  del Fondo speciale per la ricerca applicata.  Ciò al fine di
  assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività
  produttiva e attività di ricerca, anche in funzione di
  promuovere più elevati livelli occupazionali.
      Il conseguente onere è posto a carico del fondo di cui
  all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
      Articolo 12, comma 1 e articolo 1, comma 2 (oneri
  derivanti dal funzionamento del comitato istruttorio
  concessioni CIGS).
      Articolo 12, comma 1:
        L'onere per il funzionamento del comitato tecnico
  transitato dal Ministero del bilancio e della programmazione
  economica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
  valutato in lire 80 milioni annui, nell'ipotesi che lo stesso
  si riunisca con la medesima cadenza con cui si è riunito
  presso il Ministero del bilancio e della programmazione
  economica.
      Articolo 1, comma 2:
        L'onere derivante dall'istituzione di un posto di
  dirigente generale per presiedere il comitato tecnico
  istruttorio in materia di concessioni CIGS, ove si ipotizzi un
  inquadramento alla V classe di stipendio, è valutato in lire
  105 milioni annui.
      Articolo 12, comma 3 (mantenimento in servizio del
  personale precario del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale). -  L'onere per il mantenimento in servizio, ai
  sensi dell'articolo 4- bis  del decretolegge n. 148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
  1993, del personale precario del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale è quantificato sulla base dei sottoindicati
  parametri e risulta dalla seguente tabella:
  Unità interessate:
  livello IV ........................ n. 1.000
  livello VI ........................ n. 1.000
  Retribuzione lorda mensile ivi compreso rateo 13ha:
  livello ....................... lire 2.635.000
  livello VI .................... lire 2.940.000
 
                              Pag. 26
 
  Corresponsione anno 1994:
  n. 402 unità livello IV .............. 11 mesi
  n. 408 unità livello VI .............. 11 mesi
  n. 598 unità livello IV ............... 8 mesi
  n. 592 unità livello VI ............... 8 mesi
  Corresponsione anni 1995 e 1996 (per
  tutti) ................... anno intero
  Incremento annuo retribuzioni:
      1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.
  1994      1995        1996
                     (in miliardi di lire)
   55        69          71
        Articolo 12, comma 8 (assegni al nucleo familiare). -
  Valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla
  maggiorazione degli assegni familiari con esclusione del primo
  figlio a favore delle famiglie monoreddito.
    Parametri:
  Incremento proposto .......... lire 20.000 mensili
  Soggetti interessati ........... n. 1.667.000
  Di cui INPS 93 per cento ....... n. 1.550.310
  Famiglie monoreddito (Banca d'Italia: bilanci delle famiglie
  italiane 1989) ................ 35 per cento
  Onere su base annua:
  (n. 1.667.000 x lire 240.000) x 35 per cento = lire 140
  miliardi.
      Tenuto conto che per l'anno 1994 l'incremento opera con
  effetto dal mese di luglio, l'andamento dell'onere è così
  modulato:
  1994        1995            1996
      (in miliardi di lire)
   70          140             140
 
                              Pag. 27
 
                          (omissis)
 
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