| Articolo 1, comma 4 (proroga dei programmi di
riorganizzazione, di ristrutturazione e di conversione
aziendale). - La disposizione è diretta ad introdurre
un'ulteriore tipologia di proroga dell'intervento di
integrazione salariale.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Interventi per CIGS previsti per l'anno
1994 ............................. lire 1.775 mld
Onere per copertura figurativa prevista per l'anno
1994 .............................. lire 825 mld
Ipotesi di incremento della spesa riferibile alla nuova
tipologia di intervento ........... + 2 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
dal 1996: 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
52 54 55
Articolo 1, comma 5 - (elevazione "tetto" trattamento
CIGS e mobilità). - La disposizione è diretta ad elevare il
"tetto" massimo dei trattamenti CIGS e mobilità in presenza di
una retribuzione di riferimento non inferiore a lire 32,4
milioni annui.
Il relativo onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Percentuale dei soggetti beneficiari di trattamento CIGS e di
indennità di mobilità con retribuzioni superiori a lire 32,5
milioni ................................... 25 per cento
Attuale "tetto" mensile ................... lire 1.250.000
Nuovo "tetto" mensile ..................... lire 1.500.000
Spesa per interventi CIGS prevista per l'anno 1994, ivi
compresa quella derivante dal presente
provvedimento ............................. lire 1.900 mld
Pag. 9
Spesa per indennità di mobilità per l'anno 1994, ivi compresa
quella derivante dal presente provvedimento lire 2.400 mld
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
dal 1996: 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
215 218 221
Articolo 1, comma 6 (deroga alla decorrenza
prestabilita per le pensioni di anzianità - cosiddette
"finestre"). - La disposizione è diretta a confermare il
principio della deroga alla decorrenza prestabilita per le
pensioni di anzianità in favore dei soggetti destinatari di
programmi di prepensionamento, di CIGS e di mobilità.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parameri, risulta dalla seguente tabella:
Economie previste per l'introduzione delle
"finestre" ......................... lire 1.200 mld annui
Ipotesi di accesso alla deroga ..... 4 per cento
Incidenza del settore industria sul totale delle pensioni di
anzianità .......................... 70 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5;
1995: 2,5; dal 1996: 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
34 35 36
Articolo 1, comma 7 (estensione del trattamento di
integrazione salariale alle imprese di pulizia). - La
disposizione è diretta ad estendere la disciplina del
trattamento di integrazione salariale alle imprese
appaltatrici dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle
aziende beneficiarie del trattamento di integrazione salariale
medesimo.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Soggetti interessati ......................... n. 2.000
Percentuale annua accesso al beneficio ....... 5 per cento
Retribuzione annua media individuale .......... 25.000.000
Contribuzione CIGS .......................... 0,9 per cento
Pag. 10
Trattamento mensile CIGS .................... 1.175.000
Copertura figurativa mensile ................ 675.000
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
1,8 1,8 1,8
Articolo 2, comma 6 (licenziamento lavoratori assunti
dalle liste di mobilità). - La norma è diretta a
salvaguardare il trattamento previdenziale spettante, in via
residuale, ai soggetti assunti dalle liste di mobilità (per i
quali l'ordinamento prevede a favore dei datori di lavoro
sgravi contributivi e benefici pari al 50 per cento del
trattamento di mobilità dovuto), ove intervenga un
licenziamento prima della scadenza del periodo di mobilità
medesimo.
In proposito, va, prioritariamente, considerato, con
riferimento ad un soggetto medio (18 mesi di trattamento di
mobilità), che in caso di assunzione dalle liste di mobilità
il relativo complessivo onere a carico della finanza pubblica
è sostanzialmente corrispondente a quello che sarebbe derivato
dal trattamento di mobilità.
In presenza, quindi, del predetto licenziamento e della
proposta di riattribuzione al lavoratore del trattamento
spettante in via residuale, consegue per la finanza pubblica
un effetto di onerosità stimabile mediamente, in termini di
costo differenziale tra le due fattispecie, in circa un mese
di trattamento.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Ipotesi soggetti interessati dalle assunzioni (pari al 15 per
cento dei soggetti-anno in mobilità) ....... n. 22.500
Ipotesi soggetti licenziati anticipatamente
(10 per cento) ............................. n. 2.250
Importo mensile trattamento mobilità, comprensivo degli oneri
figurativi (successivo al dodicesimo
mese) .. n. 1.720.000
Periodo medio di trattamento ................ 1 mese
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
4 4 4
Articolo 3, comma 1 (elevazione del trattamento di
disoccupazione ordinaria). - La disposizione è diretta ad
elevare dal 20 al 27 per cento fino al 30 giugno 1994 e al 30
per cento fino al 31 dicembre
Pag. 11
1994, la percentuale di commisurazione alla retribuzione, ai
fini della determinazione dell'importo del trattamento di
disoccupazione ordinaria.
Il conseguente onere, limitato all'anno 1994, è
quantificato sulla base dei seguenti parametri:
Costo trattamento medio annuo per ogni punto
percentuale ........ lire 63 mld
Percentuale media aggiuntiva ....... 8,5 punti
Onere complessivo ........... lire 536 mld
Articolo 3, comma 3 (prolungamento automatico del
trattamento di disoccupazione speciale per gli edili). - La
disposizione è diretta a prolungare il trattamento di
disoccupazione speciale per gli edili già fruitori del
trattamento CIGS.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Soggetti annui fruitori di trattamento CIGS .... n.10.000
Ipotesi di soggetti che passano dalla CIGS alla
disoccupazione speciale ......... 50 per cento
Periodo medio aggiuntivo beneficio rispetto alla vigente
normativa (tre mesi) .......... 19,5 mesi
Trattamento mensile (tetto) 1994 ....... lire 1.070.000
Copertura figurativa mensile media 1994 ..... lire 720.000
Accesso al beneficio da parte di ogni generazione: dal 15
maggio di ogni anno.
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995:
2,5; dal 1996: 2
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
67 178 181
Articolo 3, comma 4 (estensione del trattamento di
mobilità ai lavoratori edili beneficiari di trattamento
speciale di disoccupazione "lunga"). - La disposizione è
diretta ad estendere l'accesso al trattamento di mobilità
lunga ai lavoratori edili che siano licenziati
Pag. 12
successivamente alla data di entrata in vigore della norma
medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Ipotesi soggetti interessati ........ n. 1.000
di cui:
a) con requisito minimo di 28 anni di contribuzione
(mediamente 30 anni) .......... n. 500
b) con requisito minimo di 55 anni di età
(mediamente 57 anni) .......... n. 500
Periodo mobilità:
soggetti sub-a) .............. 5 anni
soggetti sub-b) ...............3 anni
Periodo pensionamento anticipato di vecchiaia (soggetti
sub-b) .......... 5 anni
Importo medio pensione annua (soggetti sub-b) con
anzianità contributiva 30 anni, ivi compreso
abbuono ......... lire 18.000.000
Importo mensile trattamento mobilità:
1^ anno ...... lire 1.175.000
dal 2^ anno ..... lire 1.000.000
Contribuzione figurativa mensile ..... lire 720.000
Accesso al beneficio: dal 1^ luglio 1994.
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
dal 1996: 2.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
(in miliardi di lire)
11 23 22 21 20 15 16 17 8
Articolo 4, comma 1 (contratti di solidarietà e crisi
aziendale). - La disposizione è diretta a sopprimere
l'incompatibilità tra l'accesso ai contratti di solidarietà e
quello al trattamento CIGS per crisi aziendale.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Interventi per CIGS previsti per l'anno 1994 lire 1.775 mld
Pag. 13
Onere per copertura figurativa presunta per l'anno
1994 ......... lire 825 mld
Ipotesi di maggiore accesso alla CIGS ..... + 2 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
dal 1996: 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
Articolo 5, comma 1 (computo del periodo massimo di
godimento della CIGO). - La disposizione è diretta a
considerare, ai fini del computo del periodo massimo di
godimento del trattamento CIGO, una settimana non completa,
ove i lavoratori interessati al trattamento risultino
inferiori al 10 per cento del totale dei lavoratori occupati
nell'unità produttiva.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
A) Industria:
Onere per trattamenti previsto per il 1994
lire 1.472 mld
Onere per contribuzione figurativa
previsto per il 1994 ........... lire 535 mld
B) Edilizia:
Onere per trattamenti previsto per il 1994
lire 535 mld
Onere per contribuzione figurativa previsto
per il 1994 ........ lire 174 mld
C) Ipotesi di maggiore accesso rispetto all'attuale onere:
Industria ........ + 2,5 per cento
Edilizia ......... + 10 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
dal 1996: 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
121 125 128
Articolo 5, comma 2 (allungamento dei tempi di
fruizione della CIGO per le imprese da 16 a 50 dipendenti).
- La disposizione è diretta ad estendere il beneficio
dell'allungamento del periodo di fruizione CIGO (+2 mesi medi
annui pro-capite di trattamento) disposto, per le
Pag. 14
aziende fino a 15 dipendenti, dal decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993, alle aziende fino a 50 dipendenti.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Ulteriori beneficiari (tenuto anche conto che trattasi di
soggetti destinatari anche dell'intervento CIGS) n. 15.000
Costo mensile trattamento con "tetto" (trattamenti successivi
al 6^ mese) ......... lire 1.175.000
Copertura figurativa mensile ...... lire 720.000
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
dal 1996: 2.
1994 1995
(in miliardi di lire)
57 59
Articolo 5, comma 3 (estensione del trattamento di
mobilità alle aziende commerciali di cui all'articolo 7, comma
7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993). - La
disposizione è diretta ad estendere il trattamento di mobilità
alle aziende commerciali (con più di 50 e meno di 200
dipendenti), di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge
n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
236 del 1993; aziende alle quali con il predetto decreto era
stato esteso il trattamento CIGS.
Il conseguente onere, tenuto conto che lo stesso è
riferibile essenzialmente ai destinatari del trattamento CIGS
(contingentato dallo spazio finanziario di lire 15 miliardi
annui per il triennio 19931995), è quindi quantificabile nella
misura massima di lire 15 miliardi annui per 2 anni per ogni
generazione entrata in CIGS nel triennio 1993-1995;
1994 1995 1996 1997
(in miliardi di lire)
15 30 30 15
Articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 (proroga mobilità
lunga). - La disposizione è diretta a prorogare anche per
l'anno 1994 l'accesso alla mobilità lunga, estendendo il
beneficio ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.
Il conseguente onere, decorrente dall'anno 1997 (in
quanto successivo al trattamento "ordinario" di mobilità
iniziato nell'anno 1994), è quantificabile sulla base dei
sottoindicati parametri e risulta dalla seguente tabella:
Pag. 15
Soggetti interessati ....... n. 17.000
di cui:
a) con il requisito di 28 anni di anzianità
contributiva ............ n. 11.300
b) con il requisito di 55 anni se uomini e 50 anni
se donne ................. n. 11.300
Beneficio medio aggiuntivo di mobilità (oltre a quello
"ordinario" già spettante) ......... 1,5 anni
Anni di anticipo del pensionamento di vecchiaia rispetto alla
normativa vigente (soggetti sub-b) ...... 5 anni
Trattamento mensile mobilità oltre il 1^ anno di
corresponsione ........ lire 1.000.000
Copertura figurativa mensile ..... lire 720.000
Trattamento pensionistico medio annuo (retribuzione
pensionabile lire 30 milioni, con anzianità contributiva
complessiva 30 anni) ....... 18.000.000
Accesso: dal 1^ luglio 1994.
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
dal 1996: 2.
1997 1998 Periodo 1999-2003
(in miliardi di lire)
186 377 565
Articolo 5, comma 8 (prolungamento periodo CIGS per
crisi aziendale). - La disposizione è diretta a prolungare
da 12 a 24 mesi il periodo di CIGS per crisi aziendale in
favore delle imprese interessate dagli accordi di programma di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
Sostanzialmente la disposizione comporta il prolungamento
del periodo indennizzabile a titolo di trattamento CIGS o a
titolo di mobilità.
Il conseguente maggiore onere riguarderebbe, quindi, gli
anni 1994 e 1995. Lo stesso è stato quantificato sulla base
dei sottoindicati parametri e risulta dalla seguente
tabella:
Oneri per trattamenti CIGS per l'anno 1994 .. lire 1.775 mld
Oneri per copertura figurativa per
l'anno 1994 ............. lire 825 mld
Ipotesi di maggiore accesso al beneficio .... + 2 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
dal 1996: 2.
Pag. 16
1994 1995
(in miliardi di lire)
52 54
Articolo 5, comma 12 (proroga CIGS imprese con più di
500 dipendenti). - La norma è diretta a precisare che la
proroga del trattamento di integrazione salariale nei
confronti dei lavoratori dipendenti da imprese con più di 500
dipendenti per i quali la collocazione in mobilità è stata
sospesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge
n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
236 del 1993, può essere concessa anche in deroga ai limiti
previsti dall'articolo 1 della legge n. 223 del 1991.
Gli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla
concessione del presente trattamento di integrazione salariale
sono parzialmente compensati dalla mancata corresponsione del
trattamento di mobilità.
Gli effetti di onerosità residuali sono riferibili al
mancato pagamento da parte delle imprese del contributo pari a
6 mensilità di indennità di mobilità, stabilito ai fini
dell'accesso all'istituto.
La valutazione degli oneri risulta dalla seguente tabella
ed è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
Soggetti interessati ........... n. 2.000
Importo mensile indennità mobilità ...... lire 1.250.000
Contributo a carico imprese ....... 6 mensilità
del trattamento di mobilità
Modalità di pagamento ........ 30 rate mensili
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
3 6 6
Articolo 5, comma 14
(concessione di ulteriori sei mesi di
trattamento di mobilità). - La disposizione è
diretta a concedere il beneficio di sei mesi di trattamento di
mobilità in favore dei soggetti dipendenti (GEPI, INSAR e
INDESIT) già beneficiari del prolungamento del periodo CIGS
con pari riduzione di quello di mobilità.
Pag. 17
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Ipotesi soggetti interessati ........n. 3.000
Periodo interessato: dal 1^ ottobre 1994 al 31 marzo
1995;
Importo mensile trattamento al netto trattenuta
contributiva ..... lire 1.175.000
Copertura figurativa netta mensile ........ lire 720.000
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
dal 1996: 2.
1994 1995
(in miliardi di lire)
23 11
Articolo 5, comma 15 (lavoratori GEPI Palermo). -
La norma è diretta ad interpretare la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 404 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1993,
nel senso che il diritto all'accesso alla mobilità lunga
previsto per i lavoratori GEPI dall'ultimo periodo
dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991 (che
prescinde da ogni requisito contributivo e prevede un
trattamento di mobilità fino ad un massimo di 10 anni), si
applica anche ai lavoratori assunti tra dicembre 1991 e
gennaio 1992. L'interpretazione non comporta oneri aggiuntivi,
in quanto, in sede del richiamato decreto-legge, la
quantificazione fu effettuata su tali presupposti (confrontare
A.C. 1487).
Articolo 5, comma 16 (lavoratori GEPI Palermo). -
La norma è diretta a prorogare di 6 mesi il trattamento di
integrazione salariale a n. 800 soggetti assunti dalla GEPI a
Palermo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del
1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del
1991.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Soggetti interessati ........... n. 800
Onere mensile per trattamenti CIGS per l'anno
1994 ............... lire 1.175.000
Onere mensile per la copertura figurativa per l'anno 1994
1994 ....... lire 720.000
Periodo beneficio ............. mesi 6
1994
9 miliardi
Pag. 18
Articolo 5, comma 17 (disoccupati lungo decorso). -
La norma è diretta ad estendere per ulteriori 4 mesi il
trattamento di mobilità per i disoccupati di lungo decorso
regolati dall'articolo 22, commi 7 e 8, della legge n. 223 del
1991.
Il relativo onere per l'anno 1994, è quantificato sulla
base dei seguenti parametri:
Soggetti già prorogati da febbraio 1993 a febbraio
1994 ................ n. 23.000
Soggetti nuovi da prorogare ............ n. 12.000
Onere pro-capite mensile (ivi compresi contributi
figurativi) ........................ lire 950.000
Periodo beneficio .................... 4 mesi
Calcolo:
35.000 x 4 (mesi) x 950.000 = lire 133 miliardi (in cifra
tonda).
Articolo 5, comma 18 (trattamenti mobilità nel
Mezzogiorno). - La norma è diretta a prorogare di 4 mesi i
trattamenti di mobilità scadenti entro il 30 giugno 1994 nei
territori del Mezzogiorno.
Il conseguente onere per l'anno 1994, è quantificato
sulla base dei seguenti parametri:
Importo mensile prestazione .......... lire 1.000.000
Contribuzione figurativa .............. lire 720.000
Periodo beneficio ...................... 4 mesi
Soggetti interessati ............ n. 6.000
Calcolo:
(1.720.000 x 4 x 6.000) = lire 41 miliardi.
Articolo 6 (misure sperimentali in materia di
occupazione). - La disposizione è diretta a riconoscere
alle imprese il beneficio dello sgravio totale o parziale dei
contributi dovuti agli enti previdenziali, per i lavoratori
assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito dello sgravio totale o
parziale dei contributi dovuti agli enti previdenziali, per i
lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali. Il
beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 11, comma 31,
della legge 24 gennaio 1993, n. 537.
Pag. 19
Articolo 7 (misure sperimentali in materia di
flessibilità della durata del lavoro). - La disposizione
prevede misure di sgravio contributivo al fine di favorire
forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro.
I benefici sono concessi nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
(omissis)
Pag. 20
(omissis)
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(omissis)
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(omissis)
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(omissis)
Pag. 24
(omissis)
Pag. 25
Articolo 11 (misure promozionali in materia di ricerca
e innovazione tecnologica). - La disposizione è diretta ad
incrementare per non meno di lire 50 miliardi annui le risorse
del Fondo speciale per la ricerca applicata. Ciò al fine di
assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività
produttiva e attività di ricerca, anche in funzione di
promuovere più elevati livelli occupazionali.
Il conseguente onere è posto a carico del fondo di cui
all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
Articolo 12, comma 1 e articolo 1, comma 2 (oneri
derivanti dal funzionamento del comitato istruttorio
concessioni CIGS).
Articolo 12, comma 1:
L'onere per il funzionamento del comitato tecnico
transitato dal Ministero del bilancio e della programmazione
economica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
valutato in lire 80 milioni annui, nell'ipotesi che lo stesso
si riunisca con la medesima cadenza con cui si è riunito
presso il Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 1, comma 2:
L'onere derivante dall'istituzione di un posto di
dirigente generale per presiedere il comitato tecnico
istruttorio in materia di concessioni CIGS, ove si ipotizzi un
inquadramento alla V classe di stipendio, è valutato in lire
105 milioni annui.
Articolo 12, comma 3 (mantenimento in servizio del
personale precario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale). - L'onere per il mantenimento in servizio, ai
sensi dell'articolo 4- bis del decretolegge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993, del personale precario del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è quantificato sulla base dei sottoindicati
parametri e risulta dalla seguente tabella:
Unità interessate:
livello IV ........................ n. 1.000
livello VI ........................ n. 1.000
Retribuzione lorda mensile ivi compreso rateo 13ha:
livello ....................... lire 2.635.000
livello VI .................... lire 2.940.000
Pag. 26
Corresponsione anno 1994:
n. 402 unità livello IV .............. 11 mesi
n. 408 unità livello VI .............. 11 mesi
n. 598 unità livello IV ............... 8 mesi
n. 592 unità livello VI ............... 8 mesi
Corresponsione anni 1995 e 1996 (per
tutti) ................... anno intero
Incremento annuo retribuzioni:
1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
55 69 71
Articolo 12, comma 8 (assegni al nucleo familiare). -
Valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla
maggiorazione degli assegni familiari con esclusione del primo
figlio a favore delle famiglie monoreddito.
Parametri:
Incremento proposto .......... lire 20.000 mensili
Soggetti interessati ........... n. 1.667.000
Di cui INPS 93 per cento ....... n. 1.550.310
Famiglie monoreddito (Banca d'Italia: bilanci delle famiglie
italiane 1989) ................ 35 per cento
Onere su base annua:
(n. 1.667.000 x lire 240.000) x 35 per cento = lire 140
miliardi.
Tenuto conto che per l'anno 1994 l'incremento opera con
effetto dal mese di luglio, l'andamento dell'onere è così
modulato:
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
70 140 140
Pag. 27
(omissis)
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