| 1. Resta fermo il diritto, per gli enti o associazioni che
gestiscono Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano, di
richiedere al Ministero degli affari esteri insegnanti di
ruolo ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle norme
legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con
regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.
2. Nelle scuole legalmente riconosciute contemplate dalla
presente legge, il dirigente scolastico, preside o direttore
didattico, è reclutato dal Ministero degli affari esteri fra
il personale di ruolo secondo le norme vigenti. Se una
presidenza o una direzione didattica è vacante, il posto è
occupato da un professore o da un maestro di ruolo con
incarico direttivo.
| |