| 1. Gli assegni di sede del personale direttivo e insegnante
in servizio nelle Istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero sono calcolati in rapporto all'indice di
svalutazione della moneta locale e sono comunque fissati entro
un tetto massimo prestabilito. Il limite massimo per gli
assegni di sede, rappresentato da una cifra espressa in valuta
italiana o in dollari, da applicare nei Paesi in cui il costo
della
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vita è più elevato anche in relazione al tasso di cambio, è
stabilito pari a quattro volte lo stipendio iniziale della
carriera di appartenenza, compresa l'indennità integrativa
speciale ed escluse eventuali aggiunte di famiglia.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dall'anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a
modificare i coefficienti di sede al fine di adeguare gli
assegni di sede alle disposizioni del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche al personale degli Istituti italiani di cultura
all'estero.
4. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, è sostituito dal seguente:
"3. Al personale di cui al presente articolo compete un
assegno di sede calcolato in base al costo della vita ed al
tasso di cambio della moneta dei Paesi in cui l'interessato
presta servizio; tale assegno non può comunque essere maggiore
di quattro volte lo stipendio iniziale della carriera di
provenienza, comprensivo di indennità integrativa speciale ed
al netto di eventuali assegni familiari".
5. La tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n.
401, è abrogata.
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