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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5171
DDL0412-0021
Progetto di legge Camera n. 412 - testo presentato - (DDL12-412)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C412. TESTIPDL
...C412.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC412 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Gli assegni di sede del personale direttivo e insegnante
  in servizio nelle Istituzioni scolastiche e culturali italiane
  all'estero sono calcolati in rapporto all'indice di
  svalutazione della moneta locale e sono comunque fissati entro
  un tetto massimo prestabilito.  Il limite massimo per gli
  assegni di sede, rappresentato da una cifra espressa in valuta
  italiana o in dollari, da applicare nei Paesi in cui il costo
  della
 
                              Pag. 16
 
  vita è più elevato anche in relazione al tasso di cambio, è
  stabilito pari a quattro volte lo stipendio iniziale della
  carriera di appartenenza, compresa l'indennità integrativa
  speciale ed escluse eventuali aggiunte di famiglia.
    2.  La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dall'anno
  successivo alla data di entrata in vigore della presente
  legge.  Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a
  modificare i coefficienti di sede al fine di adeguare gli
  assegni di sede alle disposizioni del presente articolo.
    3.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
  anche al personale degli Istituti italiani di cultura
  all'estero.
    4.  Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre
  1990, n. 401, è sostituito dal seguente:
    "3.  Al personale di cui al presente articolo compete un
  assegno di sede calcolato in base al costo della vita ed al
  tasso di cambio della moneta dei Paesi in cui l'interessato
  presta servizio; tale assegno non può comunque essere maggiore
  di quattro volte lo stipendio iniziale della carriera di
  provenienza, comprensivo di indennità integrativa speciale ed
  al netto di eventuali assegni familiari".
    5.  La tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n.
  401, è abrogata.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-412 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0412 TOTPAG=0016 TOTDOC=0022 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=028 PAGFIN=0016 RIGFIN=024 UPAG=SI PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=041200 00 FASCIDC=12DDL0412 SORTNAV=0041200 000 00000 ZZDDLC412 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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