| Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
spassionato ma urgente esame.
In tutto il continente americano non esiste una sola scuola
statale italiana, e la normativa relativa alle scuole
legalmente riconosciute operanti in Italia non può essere
ugualmente applicata alle scuole
legalmente riconosciute operanti all'estero ed in particolare
a quelle del continente americano.
Le differenze di compiti e di funzioni sono enormi.
In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno funzione
complementare rispetto alle scuole statali, mentre in America
hanno funzione sostitutiva.
In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno
prevalentemente il compito di recuperare al mondo scolastico
alunni
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che, per ragioni diverse, hanno perso il passo rispetto ai
loro coetanei; in America le scuole legalmente riconosciute
hanno il compito di diffondere la nostra lingua e la nostra
cultura tra i discendenti dei nostri emigrati i quali
desiderano avvicinarsi e riscoprire la cultura e la lingua
delle loro radici con una domanda scolastica sempre crescente,
domanda che non possiamo lasciare disattesa.
I più di 6.000 discendenti dei nostri emigrati che ogni
anno a Buenos Aires frequentano i corsi di lingua italiana
della "Dante Alighieri" ne sono una prova.
Tuttavia non è solo per ragioni etiche, morali e
sentimentali già di per se stesse pienamente valide che
dobbiamo soddisfare questa domanda di lingua e di cultura
italiana che ci viene dall'America, ma anche perché, come
conseguenza di più stretti rapporti culturali, si faranno più
frequenti e consistenti anche i rapporti commerciali,
industriali, di scambi tecnologici ed in ogni altro campo di
attività umana.
Non dimentichiamo che, fra i giovani che frequentano per
diversi anni le scuole italiane, cioè che si avvicinano e
assorbono la nostra lingua e la nostra cultura, uscirà una
buona parte della classe dirigente di domani delle varie
attività produttive in questi Paesi.
La popolazione scolastica delle nostre scuole d'America ha
caratteristiche completamente diverse dalla popolazione
scolastica delle nostre scuole in Europa o nel bacino del
Mediterraneo.
In America sono frequentate dai discendenti dei nostri
connazionali emigrati, spesso di seconda o terza generazione,
sono cioè giovani che non pensano ad un loro più o meno vicino
ritorno in Italia, ma vedono il loro futuro nello stesso Paese
in cui vivono; per questo la nostra lingua e la nostra cultura
devono trovare posto a fianco della lingua e della cultura
locale in una integrazione di studi e di culture.
Per questo hanno piena validità, in questo continente, le
scuole italiane bilingui nelle quali gli insegnamenti in
lingua italiana trovano, nelle diverse scuole, spazi diversi,
secondo i diversi accordi culturali siglati con i singoli
Stati.
Compito della nostra diplomazia è di raggiungere con i
diversi Paesi d'America accordi che consentano, nelle scuole
italiane bilingui, di svolgere almeno il 50 per cento delle
lezioni in lingua italiana e che riconoscano bilateralmente i
titoli di studio rilasciati da queste scuole, sia a livello
finale sia in qualsiasi anno intermedio del ciclo di studi.
Mentre il compito della diplomazia è proiettato verso il
futuro ed è condizionato dalle esigenze dei diversi Paesi
interessati, compito del Parlamento è oggi quello di approvare
una legge organica che, prendendo atto della realtà della
emigrazione italiana in America, regoli il funzionamento delle
scuole italiane bilingui, tenendo conto delle loro peculiari
caratteristiche e delle loro particolari esigenze.
Una delle esigenze fondamentali e contemporaneamente delle
maggiori difficoltà per realizzare il buon funzionamento di
queste scuole è quello del reperimento del personale
docente.
In molti Paesi d'America, nei quali la nostra emigrazione
già da molti anni ha terminato il suo flusso, il reperimento
in loco dei docenti capaci di insegnare in lingua
italiana e provvisti di titoli di studio necessari è pressoché
impossibile, tanto che in alcuni Paesi, come in Colombia ed in
Perù, gli insegnamenti in lingua italiana sono al di sotto di
quelli che gli accordi culturali consentono; in altri Paesi si
fa largo ricorso a docenti laureati sul posto che non possono
riflettere, nel loro insegnamento, la cultura, la didattica e
la metodologia che caratterizzano la scuola italiana di oggi;
in altri Paesi la maggior parte degli insegnanti è in età
avanzata e, quando essi lasceranno l'insegnamento, non sarà
possibile sostituirli con insegnanti adeguatamente preparati
assunti sul posto.
Non si può pensare di soddisfare tutte le esigenze di
queste scuole con l'invio di tanti insegnanti di ruolo ai
sensi dell'articolo 7 del testo unico delle norme legislative
sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto
12 febbraio 1940,
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n. 740, perché il costo a carico dello Stato italiano sarebbe
proibitivo e addirittura improponibile.
Vi sono in Italia giovani laureati in cerca di occupazione
tra i quali si potrebbero preparare e selezionare gli
insegnanti per queste scuole, ma certamente nessuno di loro è
disposto a pagare a proprie spese un viaggio, il cui costo è
di circa 2 milioni di lire italiane, per poi, in qualità di
insegnante assunto sul posto, percepire uno stipendio che,
tradotto in moneta italiana, si aggira sulle 200.000-300.000
lire mensili. Per quanto il costo della vita in quei Paesi sia
modesto, tali compensi sono umilianti ed indecorosi tanto che
costringono gli insegnanti locali delle scuole locali a
lavorare fino a 40 e più ore settimanali per mantenere la
propria famiglia, con quali risultati didattici si può ben
immaginare.
Per invogliare i giovani laureati a prestare insegnamento
nelle scuole bilingui d'America è necessario incentivarli in
modi diversi come viene stabilito nella seguente proposta di
legge.
Innanzitutto gli aspiranti devono essere opportunamente
preparati per l'insegnamento in queste scuole che presentano
caratteristiche tutte particolari.
Lo Stato deve contribuire in larga misura al pagamento del
loro viaggio per raggiungere la sede.
Inoltre si dovrebbe ripristinare, per gli insegnanti di
queste scuole, l'articolo 22 del testo unico approvato con il
citato regio decreto n. 740 del 1940, riducendo di un anno il
servizio richiesto; si deve cioè
riconoscere loro il diritto, dopo quattro anni di
insegnamento, di rientrare in Italia ed essere assunti in
ruolo col grado iniziale di straordinario in prova.
Infine, come ulteriore incentivo e allo scopo di dare una
certa continuità di servizio ad insegnanti preparati e
modernamente aggiornati disposti ad insegnare presso queste
scuole, si propone che coloro che intendono rimanere in
loco anche oltre il quadriennio previsto per il loro
passaggio in ruolo, possano rimanervi alle stesse condizioni
di coloro che invece chiedono il rimpatrio, cioè con lo stesso
stipendio che percepiscono gli insegnanti in Italia di pari
livello e con lo stesso sviluppo di carriera. Trattandosi di
insegnanti assunti sul posto, cioè non in trasferta, e che non
hanno l'obbligo di permanenza all'estero solo per un limitato
periodo di tempo, non compete loro né l'assegno di sede né
l'indennità di prima sistemazione, istituendosi, per questo
personale, dei ruoli speciali ai quali applicare la norma già
a suo tempo prevista dall'articolo 5 della legge 6 ottobre
1962, n. 1546.
La presente proposta di legge prevede norme anche per il
funzionamento dei corsi di lingua e cultura italiana che si
svolgono presso le scuole locali per i discendenti dei nostri
connazionali emigrati in America, corsi che si propone di
equiparare a quelli di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e
di regolare in relazione anche alle già esposte esigenze e
caratteristiche della emigrazione italiana in questo
continente.
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