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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5177
DDL0414-0002
Progetto di legge Camera n. 414 - testo presentato - (DDL12-414)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C414. TESTIPDL
...C414.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC414 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
  in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
  l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
  dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
  spassionato ma urgente esame.
    In tutto il continente americano non esiste una sola scuola
  statale italiana, e la normativa relativa alle scuole
  legalmente riconosciute operanti in Italia non può essere
  ugualmente applicata alle scuole
  legalmente riconosciute operanti all'estero ed in particolare
  a quelle del continente americano.
    Le differenze di compiti e di funzioni sono enormi.
    In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno funzione
  complementare rispetto alle scuole statali, mentre in America
  hanno funzione sostitutiva.
    In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno
  prevalentemente il compito di recuperare al mondo scolastico
  alunni
 
                               Pag. 2
 
  che, per ragioni diverse, hanno perso il passo rispetto ai
  loro coetanei; in America le scuole legalmente riconosciute
  hanno il compito di diffondere la nostra lingua e la nostra
  cultura tra i discendenti dei nostri emigrati i quali
  desiderano avvicinarsi e riscoprire la cultura e la lingua
  delle loro radici con una domanda scolastica sempre crescente,
  domanda che non possiamo lasciare disattesa.
    I più di 6.000 discendenti dei nostri emigrati che ogni
  anno a Buenos Aires frequentano i corsi di lingua italiana
  della "Dante Alighieri" ne sono una prova.
    Tuttavia non è solo per ragioni etiche, morali e
  sentimentali già di per se stesse pienamente valide che
  dobbiamo soddisfare questa domanda di lingua e di cultura
  italiana che ci viene dall'America, ma anche perché, come
  conseguenza di più stretti rapporti culturali, si faranno più
  frequenti e consistenti anche i rapporti commerciali,
  industriali, di scambi tecnologici ed in ogni altro campo di
  attività umana.
    Non dimentichiamo che, fra i giovani che frequentano per
  diversi anni le scuole italiane, cioè che si avvicinano e
  assorbono la nostra lingua e la nostra cultura, uscirà una
  buona parte della classe dirigente di domani delle varie
  attività produttive in questi Paesi.
    La popolazione scolastica delle nostre scuole d'America ha
  caratteristiche completamente diverse dalla popolazione
  scolastica delle nostre scuole in Europa o nel bacino del
  Mediterraneo.
    In America sono frequentate dai discendenti dei nostri
  connazionali emigrati, spesso di seconda o terza generazione,
  sono cioè giovani che non pensano ad un loro più o meno vicino
  ritorno in Italia, ma vedono il loro futuro nello stesso Paese
  in cui vivono; per questo la nostra lingua e la nostra cultura
  devono trovare posto a fianco della lingua e della cultura
  locale in una integrazione di studi e di culture.
    Per questo hanno piena validità, in questo continente, le
  scuole italiane bilingui nelle quali gli insegnamenti in
  lingua italiana trovano, nelle diverse scuole, spazi diversi,
  secondo i diversi accordi culturali siglati con i singoli
  Stati.
    Compito della nostra diplomazia è di raggiungere con i
  diversi Paesi d'America accordi che consentano, nelle scuole
  italiane bilingui, di svolgere almeno il 50 per cento delle
  lezioni in lingua italiana e che riconoscano bilateralmente i
  titoli di studio rilasciati da queste scuole, sia a livello
  finale sia in qualsiasi anno intermedio del ciclo di studi.
    Mentre il compito della diplomazia è proiettato verso il
  futuro ed è condizionato dalle esigenze dei diversi Paesi
  interessati, compito del Parlamento è oggi quello di approvare
  una legge organica che, prendendo atto della realtà della
  emigrazione italiana in America, regoli il funzionamento delle
  scuole italiane bilingui, tenendo conto delle loro peculiari
  caratteristiche e delle loro particolari esigenze.
    Una delle esigenze fondamentali e contemporaneamente delle
  maggiori difficoltà per realizzare il buon funzionamento di
  queste scuole è quello del reperimento del personale
  docente.
    In molti Paesi d'America, nei quali la nostra emigrazione
  già da molti anni ha terminato il suo flusso, il reperimento
  in loco  dei docenti capaci di insegnare in lingua
  italiana e provvisti di titoli di studio necessari è pressoché
  impossibile, tanto che in alcuni Paesi, come in Colombia ed in
  Perù, gli insegnamenti in lingua italiana sono al di sotto di
  quelli che gli accordi culturali consentono; in altri Paesi si
  fa largo ricorso a docenti laureati sul posto che non possono
  riflettere, nel loro insegnamento, la cultura, la didattica e
  la metodologia che caratterizzano la scuola italiana di oggi;
  in altri Paesi la maggior parte degli insegnanti è in età
  avanzata e, quando essi lasceranno l'insegnamento, non sarà
  possibile sostituirli con insegnanti adeguatamente preparati
  assunti sul posto.
    Non si può pensare di soddisfare tutte le esigenze di
  queste scuole con l'invio di tanti insegnanti di ruolo ai
  sensi dell'articolo 7 del testo unico delle norme legislative
  sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto
  12 febbraio 1940,
 
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  n. 740, perché il costo a carico dello Stato italiano sarebbe
  proibitivo e addirittura improponibile.
    Vi sono in Italia giovani laureati in cerca di occupazione
  tra i quali si potrebbero preparare e selezionare gli
  insegnanti per queste scuole, ma certamente nessuno di loro è
  disposto a pagare a proprie spese un viaggio, il cui costo è
  di circa 2 milioni di lire italiane, per poi, in qualità di
  insegnante assunto sul posto, percepire uno stipendio che,
  tradotto in moneta italiana, si aggira sulle 200.000-300.000
  lire mensili.  Per quanto il costo della vita in quei Paesi sia
  modesto, tali compensi sono umilianti ed indecorosi tanto che
  costringono gli insegnanti locali delle scuole locali a
  lavorare fino a 40 e più ore settimanali per mantenere la
  propria famiglia, con quali risultati didattici si può ben
  immaginare.
    Per invogliare i giovani laureati a prestare insegnamento
  nelle scuole bilingui d'America è necessario incentivarli in
  modi diversi come viene stabilito nella seguente proposta di
  legge.
    Innanzitutto gli aspiranti devono essere opportunamente
  preparati per l'insegnamento in queste scuole che presentano
  caratteristiche tutte particolari.
    Lo Stato deve contribuire in larga misura al pagamento del
  loro viaggio per raggiungere la sede.
    Inoltre si dovrebbe ripristinare, per gli insegnanti di
  queste scuole, l'articolo 22 del testo unico approvato con il
  citato regio decreto n. 740 del 1940, riducendo di un anno il
  servizio richiesto; si deve cioè
  riconoscere loro il diritto, dopo quattro anni di
  insegnamento, di rientrare in Italia ed essere assunti in
  ruolo col grado iniziale di straordinario in prova.
    Infine, come ulteriore incentivo e allo scopo di dare una
  certa continuità di servizio ad insegnanti preparati e
  modernamente aggiornati disposti ad insegnare presso queste
  scuole, si propone che coloro che intendono rimanere  in
  loco  anche oltre il quadriennio previsto per il loro
  passaggio in ruolo, possano rimanervi alle stesse condizioni
  di coloro che invece chiedono il rimpatrio, cioè con lo stesso
  stipendio che percepiscono gli insegnanti in Italia di pari
  livello e con lo stesso sviluppo di carriera.  Trattandosi di
  insegnanti assunti sul posto, cioè non in trasferta, e che non
  hanno l'obbligo di permanenza all'estero solo per un limitato
  periodo di tempo, non compete loro né l'assegno di sede né
  l'indennità di prima sistemazione, istituendosi, per questo
  personale, dei ruoli speciali ai quali applicare la norma già
  a suo tempo prevista dall'articolo 5 della legge 6 ottobre
  1962, n. 1546.
    La presente proposta di legge prevede norme anche per il
  funzionamento dei corsi di lingua e cultura italiana che si
  svolgono presso le scuole locali per i discendenti dei nostri
  connazionali emigrati in America, corsi che si propone di
  equiparare a quelli di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e
  di regolare in relazione anche alle già esposte esigenze e
  caratteristiche della emigrazione italiana in questo
  continente.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-414 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0414 TOTPAG=0018 TOTDOC=0037 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=028 PAGFIN=0003 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=041400 00 FASCIDC=12DDL0414 SORTNAV=0041400 000 00000 ZZDDLC414 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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