| 1. Sono scuole italiane bilingui d'America le scuole di
ogni ordine e grado, operanti in tale continente, nelle quali
gli insegnamenti impartiti in lingua italiana coprano non meno
del 30 per cento del totale delle ore settimanali di lezione e
che siano legalmente riconosciute con decreto del Ministro
degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
2. Le scuole non ancora legalmente riconosciute, che si
trovano nelle condizioni previste dal comma 1, e che sono in
possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti per
ottenere il riconoscimento legale, dalla data di entrata in
vigore della presente legge devono iniziare le pratiche
necessarie per ottenerlo.
3. Il riconoscimento legale non viene concesso alle scuole
di cantiere per le quali si prevede il funzionamento per un
limitato numero di anni.
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4. Il Ministero degli affari esteri, tramite le autorità
diplomatico-consolari, promuove tutte le possibili iniziative
tendenti alla revisione degli accordi culturali esistenti, ove
ciò sia necessario, o alla loro realizzazione, con i Paesi nei
quali tali accordi ancora non esistono, affinché in tutte le
scuole IBA il numero delle ore di insegnamento in lingua
italiana sia portato possibilmente a non meno del 50 per cento
delle ore d'insegnamento settimanale e siano riconosciuti
bilateralmente i titoli di studio rilasciati da queste scuole,
a tutti i livelli, compresi gli anni intermedi dei diversi
cicli di studio.
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