| 1. Nelle scuole di cui all'articolo 2 vengono impartiti gli
insegnamenti previsti dagli accordi culturali stipulati con i
singoli Stati in cui sorgono le scuole, secondo le ore
settimanali e secondo i programmi previsti dagli accordi
stessi.
2. Nei Paesi con i quali non sono ancora vigenti accordi
culturali sono impartiti gli insegnamenti previsti dalla
legislazione scolastica italiana con gli opportuni adattamenti
resi necessari dalla situazione locale e integrati dagli
insegnamenti della lingua e della cultura locale secondo
quanto richiesto dalle leggi degli Stati in cui sorgono le
scuole stesse.
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3. Gli adattamenti e le integrazioni di cui al comma 2 sono
approvati dal Ministro degli affari esteri e, se di portata
rilevante, sono approvati con decreto del Ministro degli
affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
4. Nelle scuole medie superiori IBA, per un maggiore
avvicinamento alla durata dei curricula scolastici
locali, il corso di studi è di durata quadriennale.
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