| 1. In base alle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 6, gli enti gestori delle scuole possono
aumentare le tasse mensili di frequenza solo dietro
preventiva
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autorizzazione delle autorità diplomatico-consolari e
sempre che questi aumenti siano giustificati da corrispondenti
aumenti di stipendio al personale docente e non docente o, più
genericamente, da un aumento certo e sensibile del costo della
vita o da altri gravi motivi.
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