| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni emanano norme allo scopo di
realizzare viaggi con soggiorno in Italia della durata di
almeno quindici giorni per i discendenti dei cittadini
italiani emigrati in America, affinché possano conoscere le
bellezze naturali, culturali ed artistiche, nonché gli usi, i
costumi e le tradizioni della loro terra di origine.
2. Ogni regione può ospitare anche discendenti di italiani
originari di altre regioni.
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