| 1. In via straordinaria e dietro comprovate necessità,
quali l'ampliamento degli edifici per accresciuta popolazione
scolastica, o l'esigenza di ricostruzione di edifici
fatiscenti o insicuri, o per necessità e comprovata
opportunità di trasferire la sede scolastica in zona più
decorosa o più facilmente accessibile agli alunni, sono
concessi agli enti gestori delle scuole IBA contributi per la
costruzione o la ricostruzione di edifici scolastici, fino ad
un ammontare pari al 50 per cento della spesa.
2. I preventivi delle opere di cui al comma 1 sono
verificati ed approvati da tecnici di fiducia dell'autorità
diplomaticoconsolare.
3. Dai preventivi di cui al comma 2 è comunque escluso il
costo del terreno sul quale le opere sono eseguite e il
terreno eventualmente circostante.
4. I contributi di cui al comma 1 restano depositati presso
la locale autorità
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diplomatico-consolare fino alla totale costruzione dell'opera
e vengono consegnati all'ente gestore solo dietro
presentazione del certificato di collaudo e agibilità delle
opere, rilasciato da un tecnico di fiducia della stessa
autorità diplomatico-consolare.
5. L'autorità diplomatico-consolare, ascoltato il parere
del locale comitato degli italiani all'estero, può consegnare,
qualora lo ritenga opportuno, una parte del contributo alla
presentazione di uno stato di avanzamento lavori, e sempre per
una somma inferiore del 10 per cento a quella spettante sul
valore dei lavori eseguiti.
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