| 1. Dietro richiesta degli enti gestori, e su parere
favorevole dell'autorità diplomatico-consolare, qualora gli
stipendi spettanti, secondo la legislazione locale, al
personale assunto sul posto, per l'insegnamento nelle scuole
IBA o nei corsi ILCIDEA siano considerati insufficienti per
insegnanti di scuole o corsi di lingua italiana, il Ministero
degli affari esteri concede agli enti gestori un contributo
annuo, affinché essi lo utilizzino per migliorare le
condizioni economiche del personale insegnante in queste
scuole o corsi. Tale contributo può giungere fino al raddoppio
dello stipendio percepito, secondo le leggi del lavoro locali,
dal predetto personale.
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