| 1. Per facilitare il reperimento del personale insegnante
in lingua italiana presso le scuole IBA ed i corsi ILCIDEA, e
per porre a disposizione di tali scuole e corsi personale
preparato e qualificato per tali insegnamenti, sono
organizzati, presso la università per stranieri di Perugia,
corsi
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della durata di sei mesi, per coloro che sono provvisti di
titolo di studio valido per l'insegnamento, nei quali vengono
insegnate le metodologie e le didattiche più opportune e più
efficaci per le suddette scuole e corsi, ai fini
dell'insegnamento in scuole bilingui.
2. Il quadro orario, i programmi e le norme relative alla
prova finale, sono stabiliti, sentiti gli organi direttivi
dell'università per stranieri di Perugia, con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Coloro che superano positivamente la prova finale dei
corsi di cui al presente articolo ottengono un titolo
preferenziale per gli insegnamenti in lingua italiana presso
le scuole IBA ed i corsi ILCIDEA, titolo che non è sostitutivo
ma complementare all'abilitazione all'insegnamento.
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