| 1. I nominativi, corredati con l'indicazione del titolo di
studio, dell'abitazione, di ogni altro titolo posseduto e del
curriculum, di coloro che hanno superato positivamente
le prove finali di cui al comma 3 dell'articolo 14, sono
comunicati annualmente tramite il Ministero degli affari
esteri agli enti gestori delle scuole IBA e delle scuole
presso le quali si svolgono corsi ILCIDEA; questi possono
assumere, a loro discrezione, insegnanti opportunamente e
specificatamente preparati per gli insegnamenti in lingua
italiana presso queste scuole o corsi.
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