| 1. Per raggiungere la sede della scuola o corso che ne ha
fatto richiesta, i docenti, provvisti sia di abilitazione che
del titolo preferenziale di cui al comma 3 dell'articolo 14,
possono beneficiare, sui vettori della compagnia di bandiera,
dello stesso sconto che il Ministero degli affari esteri
concede al proprio personale ogni due anni, in occasione del
congedo ordinario.
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2. Lo stipendio dei docenti di cui all'articolo 14 è a
carico dell'ente gestore ed il contratto di lavoro è stipulato
sulla base delle locali leggi sul lavoro.
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