| 1. Possono essere assunti in ruolo a domanda, con il grado
di straordinario, nei posti vacanti nelle corrispondenti
cattedre o insegnamenti delle scuole statali funzionanti in
Italia, gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti del
titolo di studio prescritto, della abilitazione e di ogni
altro requisito necessario per entrare nei ruoli del personale
insegnante dello Stato, i quali per un periodo non inferiore
ad un quadriennio hanno prestato servizio quali insegnanti
provvisori o supplenti nelle scuole IBA o nei corsi ILCIDEA
con servizio giudicato lodevole dal preside o dal direttore
didattico e confermato dall'autorità diplomatico-consolare.
2. L'interessato indica nella domanda la preferenza su tre
sedi vacanti, in una delle quali è nominato a giudizio
insindacabile del Ministero della pubblica istruzione.
3. Nello stesso anno scolastico sono svolti non meno di
sette mesi consecutivi d'insegnamento; i servizi
d'insegnamento svolti per periodi inferiori non sono
cumulabili ai fini del computo del quadriennio.
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