| 1. Coloro che, provvisti di tutti i requisiti richiesti
dall'articolo 17, dopo aver compiuto un quadriennio di
servizio nelle scuole IBA o nei corsi ILCIDEA, desiderano
rimanere in servizio nelle stesse scuole o corsi, possono
farlo purchè sussistano le condizioni previste all'articolo
19, alle stesse condizioni stipendiali e di carriera di coloro
che, dopo il quadriennio di servizio all'estero, hanno chiesto
di entrare nei ruoli delle scuole statali italiane ai sensi
dell'articolo 17.
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