| (Norme in materia di cassa integrazione guadagni).
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della
programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei
lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano
congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai
settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i
criteri generali per la gestione degli interventi di
trattamento straordinario di integrazione salariale.
2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale le competenze del Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale. Il
comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del
Ministero
(*) Vedi anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo
1994.
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del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di
fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora,
con periodicità trimestrale, relazioni sull'andamento degli
interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli
elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce
semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle
risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno
del reddito dei lavoratori.
3. Il trattamento di integrazione salariale per crisi
aziendale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla
richiesta del trattamento. A tal fine l'esame congiunto di cui
all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del
trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie
valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego
perché questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per
l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni.
Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive
ubicate in diverse province della stessa regione o in più
regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la
Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è sostituito dal seguente:
"3. La durata dei programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale non può essere
superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe,
ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra
i predetti programmi che presentino una particolare
complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed
alla sua articolazione sul territorio.".
5. Con effetto dal 1^ gennaio 1994, l'importo massimo di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo unico, secondo
comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, è elevato a lire
1.500.000 lorde mensili quando la retribuzione di riferimento
per il calcolo della integrazione medesima, comprensiva dei
ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000
mensili. All'articolo unico, secondo comma, della legge 13
agosto 1980, n. 427, le parole "dell'aumento dell'indennità di
contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'aumento
derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.".
6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti
pensionistici di anzianità di cui al comma 2- bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge
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24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei
casi di cui al comma 2, lettere a) e b),
dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.
7. A decorrere dal 1^ gennaio 1994 la disciplina del
trattamento straordinario di integrazione salariale si applica
ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di
pulizia, anche se costituite in forma cooperativa addetti in
modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività
appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso
nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro
o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in
conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove
connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di
programmi di crisi aziendale, o di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a
carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.
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