| 1. Ai fini dell'articolo 18 vengono costituiti i ruoli del
personale docente e non docente, assunto sul posto, delle
scuole IBA.
2. Ai ruoli di cui al comma 1 viene assimilato il personale
docente dei corsi ILCIDEA.
3. In tali ruoli possono accedere gli insegnanti delle
istituzioni suddette, provvisti di tutti i requisiti richiesti
dall'articolo 17 ed a condizione che occupino un intero orario
di cattedra o diciotto ore settimanali di insegnamento, ad
almeno quindici delle quali si possa accedere con il titolo di
studio posseduto.
4. Per gli insegnanti elementari e di scuola materna le ore
settimanali d'insegnamento sono, secondo le necessità e le
disposizioni locali, non meno di ventiquattro e non più di
trenta; per gli insegnanti dei corsi ILCIDEA gli alunni di
ogni classe sono non meno di quindici.
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