| 1. Al personale di cui all'articolo 19, in quanto assunto
sul posto e non vincolato dal servizio all'estero per un
limitato periodo di tempo, non compete né assegno di sede né
indennità di prima sistemazione ma, come previsto
dall'articolo 18, lo stesso stipendio spettante agli
insegnanti delle corrispondenti scuole statali metropolitane
aventi la stessa anzianità di servizio. Tale personale è
inquadrato negli stessi livelli retributivi e con lo stesso
sviluppo di carriera.
2. Lo stipendio di cui al comma 1 è convertito in dollari
allo stesso tasso di ragguaglio stabilito per i dipendenti del
Ministero degli affari esteri.
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