| 1. L'insegnante immesso nei ruoli di cui all'articolo 19
sostiene un anno di straordinariato in prova.
2. Trascorso tale periodo, ai fini della conferma in ruolo,
il direttore o il preside dell'istituzione presso la quale è
stato svolto il periodo di prova redige una relazione relativa
alle capacità didattico-professionali dell'interessato che è
trasmessa, corredata dal parere dell'autorità
diplomatico-consolare, sia al Ministero degli affari esteri
sia al Ministero della pubblica istruzione.
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