| 1. L'insegnante che, prima che sia decorso il quadriennio
di cui all'articolo 17 della presente legge, decida
volontariamente il rimpatrio, oppure sia allontanato dalla
scuola per i motivi previsti dall'articolo 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, su
decisione dell'autorità diplomatico-consolare, dietro proposta
concordata dal preside o direttore didattico e dal presidente
dell'ente gestore, sostiene a proprie spese il viaggio di
rimpatrio. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso
gerarchico al Ministro degli affari esteri.
2. In caso di soppressione del posto è conferito agli
insegnanti delle scuole IBA o dei corsi ILCIDEA un altro
incarico nella stessa sede o nella sede più vicina. In tal
caso ogni eventuale spesa è a carico dell'ente gestore.
3. In caso di trasferimento a domanda in altra sede di
scuola IBA o di corso ILCIDEA le spese di trasferimento sono a
carico dell'interessato.
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