| 1. L'insegnante immesso nei ruoli di cui all'articolo 19
può, a domanda, e senza limiti di tempo, chiedere il
trasferimento nei ruoli metropolitani. Si applicano anche in
tale caso le norme stabilite dal comma 2 dell'articolo 17.
2. Se l'insegnamento di ruolo svolto all'estero è stato di
almeno un settennio le spese di rimpatrio sono a carico del
Ministero degli affari esteri; in caso contrario sono a carico
dell'insegnante.
3. In ogni caso, l'insegnante che, dai ruoli del personale
assunto sul posto nelle scuole IBA o nei corsi ILCIDEA chiede
il passaggio ai ruoli metropolitani, conserva a tutti gli
effetti l'anzianità di servizio acquisita.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è indetta una sessione riservata d'esami di
abilitazione all'insegnamento cui potranno partecipare gli
insegnanti attualmente in servizio nelle scuole IBA e nei
corsi ILCIDEA.
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