| 1. Può accedere ai ruoli del personale non docente delle
scuole IBA, di cui all'articolo 19, il personale che, dopo
quattro anni di servizio non docente svolto nelle scuole IBA,
con continuità di mansioni, giudicato lodevole dal preside o
dal direttore didattico e confermato dall'autorità
diplomatico-consolare, sia in possesso del titolo di studio
necessario per le mansioni svolte, della cittadinanza italiana
e di tutti gli altri requisiti necessari per entrare nei ruoli
del personale non insegnante dello Stato.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può
essere assunto nei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 18
nella misura di un segretario per i complessi scolastici IBA
con non meno di 100 alunni e di un applicato di segreteria
ogni 200 alunni o frazione superiore a 100. Nei complessi
scolastici IBA con numero di alunni inferiore ai 100 ma
superiore ai 50 è concessa comunque l'assunzione di un
applicato di segreteria e di un addetto ai lavori
subalterni.
3. Se, parallelamente alla scuola IBA, nella stessa unità
scolastica, vi sono scuole locali, gli alunni delle scuole
locali non entrano nel conteggio relativo all'assunzione in
ruolo del personale non docente.
4. Si applicano, anche per il personale di cui al presente
articolo, in quanto applicabili, le norme stabilite dagli
articoli 20, 21, 24 e 25.
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