| 1. Nelle scuole IBA in cui attualmente, per la
impossibilità di reperire sul posto insegnanti provvisti dei
requisiti necessari, viene svolto un numero di ore settimanali
d'insegnamento in lingua italiana inferiore a quello previsto
dagli accordi culturali, gli enti gestori procedono alla
graduale sostituzione dei docenti fino a raggiungere, nel
termine massimo di tre anni, la totale attuazione di tutti gli
insegnamenti in lingua italiana previsti dagli accordi
culturali stessi.
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2. Il periodo di tre anni di cui al comma 1 si computa dal
momento in cui l'autorità diplomatico-consolare fa pervenire
all'ente gestore il primo elenco di docenti preparati
dall'università per stranieri di Perugia provvisti del titolo
preferenziale di cui al comma 3 dell'articolo 14.
3. Qualora nulla osti da parte delle autorità locali, la
sostituzione con docenti che insegnano in lingua italiana è
effettuata per il maggior numero di unità possibile,
compatibilmente con le esigenze della formazione culturale
locale degli alunni.
4. L'autorità diplomatico-consolare è responsabile degli
adempimenti previsti dal presente articolo.
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