| (Norme relative alla disciplina della mobilità dei
lavoratori).
1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:
"4- bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai
commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori
che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di
attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in
rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume
dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della
richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate
condizioni ostative. La predetta esclusione non opera nel caso
in cui l'assunzione dei lavoratori in mobilità venga
effettuata nell'ambito di programmi concordati, presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente
rappresentativi.".
2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto
beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei
confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di
cui all'articolo 8, comma 4- bis. Si applica la
disposizione di cui al secondo periodo del citato comma.".
3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) non risponda, senza motivo giustificato,
alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o
della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui
alle lettere che precedono,
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nonché di quelli previsti dal comma 5- ter dell'articolo
6 del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.".
4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n.
223, è sostituito dal seguente:
"3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del
comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro
trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo
entro venti giorni.".
5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i
lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di
invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di
mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di
mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di
invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del
predetto trattamento, ovvero in caso di sua corresponsione
anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della
relativa anticipazione del trattamento di mobilità.".
6. Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove
venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti
temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, è reiscritto nelle liste di mobilità ed
ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un
periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata
del periodo di attività lavorativa prestata.
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