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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


521
DDL0034-0007
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994. (*) Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Norme relative alla disciplina della mobilità dei
                       lavoratori). 
      1.  All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
  aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:
      "4- bis.  Il diritto ai benefici economici di cui ai
  commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori
  che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi
  precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di
  attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti
  proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
  dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in
  rapporto di collegamento o controllo.  L'impresa che assume
  dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della
  richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate
  condizioni ostative.  La predetta esclusione non opera nel caso
  in cui l'assunzione dei lavoratori in mobilità venga
  effettuata nell'ambito di programmi concordati, presso
  l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
  con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente
  rappresentativi.".
      2.  All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto
  beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei
  confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di
  cui all'articolo 8, comma 4- bis.  Si applica la
  disposizione di cui al secondo periodo del citato comma.".
      3.  All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, dopo la lettera  d)  è aggiunta la seguente:
        "d-bis)  non risponda, senza motivo giustificato,
  alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o
  della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui
  alle lettere che precedono,
 
                              Pag. 32
 
  nonché di quelli previsti dal comma 5- ter  dell'articolo
  6 del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.".
      4.  L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n.
  223, è sostituito dal seguente:
      "3.  La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del
  comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore
  dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione.  Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro
  trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della
  massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo
  entro venti giorni.".
      5.  All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti
  periodi: "All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i
  lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di
  invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di
  mobilità.  In caso di opzione a favore del trattamento di
  mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di
  invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del
  predetto trattamento, ovvero in caso di sua corresponsione
  anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della
  relativa anticipazione del trattamento di mobilità.".
      6.  Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove
  venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti
  temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23
  luglio 1991, n. 223, è reiscritto nelle liste di mobilità ed
  ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un
  periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata
  del periodo di attività lavorativa prestata.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-34 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0034 TOTPAG=0045 TOTDOC=0019 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0031 RIGINIZ=022 PAGFIN=0032 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=003400 00 FASCIDC=12DDL0034 SORTNAV=0003400 000 00000 ZZDDLC34 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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