| 1. Per tutto ciò che non è contemplato dalla presente legge
si applica il testo unico delle norme legislative sulle scuole
italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio
1940, n. 740, alla legge 3 marzo 1971, n. 153, al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, ed alla
legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni.
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