| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire otto miliardi a decorrere dall'anno
1994, si provvede per il triennio 1994-1996 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale
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1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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