| 1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale
sia penale, sia civile, amministrativo o militare. A tale
effetto ha il potere di:
a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti,
documenti o cose nonché la perquisizione personale e
domiciliare;
b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;
c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede
cognizioni tecniche specializzate;
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d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a
conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta
e procedere ai necessari confronti.
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