| (Trattamenti di disoccupazione).
1. La percentuale di commisurazione dell'importo del
trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per
cento dal 1^ gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento
dal 1^ luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo
unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e
dell'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al
trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza
successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento
straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di
almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro
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di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i
periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,
festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di
disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2,
della citata legge n. 223 del 1991.
4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di là dei
limiti territoriali ivi previsti.
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